Sentenza del 11/01/2022 n. 500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento Irpeg/Irap. In petizione di cassazione l'Amministrazione denunciava, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge (tra cui D.P.R. n. 600/1973, art. 39 e artt. 2709, 2727 e 2730 c.c.) e, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione in relazione alla prova indiziaria desumibile dalla documentazione extracontabile acquisita in fase di verifica. Nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione la società resistente ha chiesto la sospensione e ha depositato istanza e documentazione per la definizione agevolata della lite prevista dal D.L. n. 119/2018 (art. 6) e ha effettuato il pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha sospeso il giudizio ai sensi del D.L. n. 119/2018 e, accertata la regolare definizione agevolata della controversia (documentazione e pagamento prodotti dalla contribuente e confermati dall'Avvocatura dello Stato), ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese processuali restino a carico della parte che le aveva anticipate, in conformità al comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
La norma consente la definizione agevolata delle liti tributarie; la Corte ha ritenuto che la produzione della domanda e del pagamento della prima rata comprovassero la definizione, determinando la sospensione e poi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il comma 13 dispone inoltre che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Legge di conversione L. 17 dicembre 2018, n. 136
convertimento del D.L. n. 119/2018
Conferma la portata normativa del D.L. n. 119/2018; la Corte ha applicato la disciplina così convertita per ammettere la definizione agevolata e dichiarare l'estinzione.
D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia come norma eventualmente violata nella contestazione dell'accertamento; tuttavia la Corte non ha deciso sul merito delle doglianze sostanziali sollevate su questa norma perché il procedimento è stato estinto per definizione agevolata.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Riferimento ai motivi di cassazione invocati dall'Amministrazione (violazione di legge e insufficiente motivazione). La Corte non ha esaminato nel merito tali motivi in presenza dell'estinzione del giudizio per definizione della lite.
Codice Civile
Norme relative alla prova testimoniale e presunzioni che l'Amministrazione richiamava per sostenere la fondatezza dell'accertamento; anche su tali questioni non è stata pronunciata decisione di merito a causa dell'estinzione.
Massime di principio
- La presentazione valida della domanda e il relativo pagamento previsti dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 producono, se riconosciuti, la sospensione e successivamente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; il giudice verifica la documentazione probatoria della definizione.
- Se la controversia viene definita agevolmente ai sensi della norma citata, la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali e delle doglianze dedotte in sede di impugnazione (es. violazioni normative o carenze di motivazione), poiché il procedimento si estingue.
- L'Avvocatura dello Stato può comunicare l'avvenuta definizione e chiedere l'estinzione del procedimento; la Corte dichiarerà estinto il processo se la definizione risulta comprovata.
- Le spese processuali nelle controversie estinte per definizione agevolata restano regolate dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018: sono a carico della parte che le ha anticipate.
- In casi analoghi è opportuno che il contribuente depositi tempestivamente l'istanza e la documentazione comprovante il pagamento (modello F24 o altri titoli) per consentire la sospensione e l'eventuale estinzione del giudizio; l'Amministrazione, ricevuta la prova, può aderire alla cessazione del contendere.
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