Sentenza n. 817/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti adottati in dichiarata esecuzione di una precedente sentenza del TAR, recanti la rinnovata assegnazione della ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari, il transito nell’Area Assistenti e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, giudicata permanentemente non idonea al servizio militare ma idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aveva impugnato la precedente assegnazione presso Bari. Con sentenza del TAR del 10 novembre 2025, il giudice aveva annullato gli atti relativi alla sede di prima assegnazione per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, imponendo all’Amministrazione di riesercitare il potere valutando concretamente la necessità della sede individuata, l’assenza di alternative meno penalizzanti e le problematiche sanitarie ed economiche rappresentate dall’interessata. A seguito della rinnovata istruttoria, l’Amministrazione ha confermato l’assegnazione a Bari, richiamando l’indisponibilità di posizioni utili presso Lecce e nelle zone limitrofe: il reparto presso cui la ricorrente prestava servizio era in fase di soppressione e interessato da esuberi; gli enti della provincia di Lecce risultavano saturi; ulteriori accertamenti presso altri Stati Maggiori e uffici avevano evidenziato l’assenza di posizioni organiche compatibili. La ricorrente ha dedotto, in sede di ottemperanza, violazione ed elusione del giudicato, violazione della circolare ministeriale sui criteri di assegnazione, omessa considerazione dei criteri applicabili, violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, carenza di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà, nonché violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, uniformità di trattamento, economicità e buona amministrazione. In subordine ha chiesto la conversione del rito e l’annullamento degli atti, oltre all’accertamento del diritto a una sede prossima alla residenza, alla rinnovazione dell’attività amministrativa e al risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto che la determinazione del 18 febbraio 2026 e gli atti successivi abbiano dato esecuzione al precedente giudicato, poiché l’Amministrazione ha riesercitato il potere mediante una nuova istruttoria e una nuova motivazione. Il giudice ha precisato che la legittimità sostanziale dei nuovi atti, e quindi le censure relative alla loro motivazione, istruttoria, presupposti e conformità ai criteri di assegnazione, deve essere esaminata nell’ordinario giudizio di annullamento, non nell’ambito dell’ottemperanza. Per tale ragione ha disposto la conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario e ha rimesso la causa sul ruolo per la trattazione delle restanti domande all’udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Non sono state decise in via definitiva le domande di annullamento, accertamento, rinnovazione dell’attività amministrativa e risarcimento. Le spese della fase sono state rinviate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario per l’esame delle questioni di legittimità degli atti adottati in riedizione del potere.
art. 56 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di una misura cautelare presidenziale; la sentenza non decide nuovamente tale istanza, già respinta in precedenza in sede cautelare.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicata dal Collegio.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione degli atti di assegnazione; la relativa censura resta riservata al giudizio ordinario convertito.
art. 10 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; la questione non viene definita nella presente sentenza non definitiva.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione, dopo l’annullamento di un provvedimento, riesercita il potere adottando un nuovo atto e svolgendo una nuova istruttoria, la domanda di ottemperanza può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il ricorrente contesta la legittimità sostanziale del nuovo atto.
- Le contestazioni relative alla motivazione, all’istruttoria, ai presupposti di fatto e alla logicità di un nuovo provvedimento adottato in riedizione del potere devono essere trattate mediante ordinaria azione di annullamento, non nell’ambito del giudizio di ottemperanza, salvo che emerga una violazione o elusione effettiva del giudicato.
- La riedizione del potere in esecuzione di una sentenza è sufficiente a escludere, sul piano processuale, l’attualità della domanda di esecuzione quando il nuovo atto costituisce un autonomo esercizio del potere; la conformità sostanziale del nuovo esercizio alle prescrizioni giudiziali resta oggetto del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso cumula una domanda di ottemperanza e domande di annullamento contro gli atti adottati in riedizione del potere, il giudice può dichiarare improcedibile la domanda di esecuzione e convertire il rito in ordinario per esaminare le restanti questioni.
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