Cassazione Civile, Ordinanza n. 13332/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società aveva stipulato con una società straniera un contratto di collaborazione commerciale per la distribuzione di principi attivi cosmetici prodotti da quest'ultima. La fornitrice aveva comunicato il recesso dal rapporto con decorrenza dopo circa sei mesi. La distributrice aveva convenuto in giudizio la controparte sostenendo che il recesso fosse nullo o inefficace per abuso di dipendenza economica o abuso del diritto e che, comunque, avesse diritto a un preavviso di almeno tre anni; in subordine, chiedeva il risarcimento del danno da lucro cessante. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo illegittimo il recesso con il solo preavviso di sei mesi e liquidando il danno. In appello, invece, la decisione era stata riformata, con affermazione della congruità del preavviso semestrale. Con il ricorso per cassazione la distributrice denunciava: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello consentito la regolarizzazione della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un documento che attestava anche la richiesta di un margine lordo di un anno, circostanza ritenuta decisiva ai fini della congruità del preavviso; 3) violazione degli artt. 12 preleggi, 1751 c.c. e della direttiva CEE n. 86/53 per non avere applicato in via analogica al contratto di distribuzione la disciplina indennitaria prevista per l'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 182, comma 2, c.p.c. si applica anche al giudizio d'appello e la regolarizzazione della procura può essere disposta dal giudice di secondo grado all'udienza ex art. 350 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisività del fatto asseritamente omesso non era stata adeguatamente allegata e, comunque, la valutazione della Corte d'appello si fondava su più elementi, non solo sulla richiesta di sei mesi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova: nell'atto introduttivo non era stata proposta domanda di indennità ex art. 1751 c.c., ma solo una domanda di risarcimento del danno, e la Corte d'appello non aveva affrontato quel tema. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182 c.p.c.
la sanatoria del vizio della procura al difensore mediante assegnazione di un termine perentorio si applica anche nel giudizio di appello e può essere disposta all'udienza ex art. 350 c.p.c.
art. 350 c.p.c.
l'udienza di trattazione in appello è sede nella quale il giudice può rilevare il vizio della procura e assegnare il termine per la regolarizzazione
art. 359 c.p.c.
richiamato solo nel motivo di ricorso, non decisivo autonomamente nella motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità processuale relativa alla procura in appello
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la decisività non è chiaramente allegata dal ricorrente
art. 12 delle preleggi
richiamato nel terzo motivo per sostenere un'interpretazione analogica della disciplina dell'indennità
art. 1751 c.c.
la questione dell'applicazione analogica al rapporto di distribuzione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
art. 17 della direttiva CEE n. 86/53
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'estensione analogica della disciplina indennitaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La disposizione che impone al giudice di assegnare un termine per la rinnovazione o il rilascio della procura nulla al difensore opera anche nel giudizio d'appello, poiché esprime un principio di collaborazione processuale e di conservazione degli atti compatibile con il secondo grado di merito.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve allegare in modo specifico non solo il fatto storico asseritamente omesso, ma anche la sua decisività, cioè il nesso diretto tra l'omissione e la decisione sfavorevole; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non può essere scrutinata in cassazione una questione giuridica nuova non dedotta nei gradi di merito, specie quando la domanda originaria non conteneva il petitum o la causa petendi su cui la censura si fonda.
- La valutazione di congruità del preavviso in un rapporto di collaborazione commerciale può essere sostenuta da una pluralità di elementi fattuali; il ricorrente che contesti l'omesso esame di un singolo dato deve dimostrare che, se valutato, quel dato avrebbe inciso in modo decisivo sull'esito complessivo.
- La disciplina indennitaria propria di un diverso tipo contrattuale non può essere invocata in cassazione se la relativa domanda non è stata proposta nei gradi di merito e il giudice di appello non si è pronunciato sul punto.
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