Parere n. 807/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Alilauro s.p.a., in persona dell’Amministratore e l.r.p.t. signor Cuccaro Eliseo, contro il Comune di Amalfi per l’annullamento: - del provvedimento del 6 febbraio 2023 con il quale il Comune di Amalfi ha comunicato la “decadenza/revoca della concessione demaniale n. 39 del 2.08.2021 ai sensi degli artt. 3 e 5 della predetta concessione e dell’art. 47 del codice della navigazione”; - per quanto di ragione, della nota prot. 22992 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza/revoca; - per quanto di ragione, della comunicazione del 9 marzo 2023 del Comune di Amalfi, recante convocazione ai sensi dell’art. 34 del C.d.N. per il giorno 14 marzo 2023 per la riconsegna dei beni oggetto della concessione; - per quanto di ragione, del “verbale redatto in data 18.07.2022”, cennato nel suindicato provvedimento, ma ignoto nel contenuto; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti connessi, presupposti, correlati e conseguenziali, comunque non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 6 febbraio 2023 di decadenza/revoca della concessione demaniale n. 39 del 2 agosto 2021, nonché degli atti connessi e conseguenziali.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Amalfi aveva dichiarato la decadenza/revoca della concessione demaniale, deducendo violazione degli artt. 3, 10, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, degli artt. 31, 42, 45, 45-bis, 46, 47 e 48 del codice della navigazione, dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, tutela dell'affidamento e libertà di iniziativa economica, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, carenza istruttoria, difetto di ponderazione, illogicità, arbitrarietà e violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. Nel corso del procedimento, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, ha ripristinato la concessione demaniale e ha concluso con la società un accordo transattivo. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha annullato in autotutela il provvedimento di decadenza, ha ripristinato integralmente la concessione demaniale n. 39 del 2 agosto 2021, ne ha riconosciuto la validità ed efficacia fino al 31 dicembre 2025 e ha concluso un accordo transattivo con la società. Tali attività hanno determinato la piena soddisfazione dell'interesse azionato dalla ricorrente. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea all'ambito del ricorso straordinario.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, il ripristino della concessione demaniale e la conclusione dell'accordo transattivo hanno integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente, determinando l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Spese del procedimento
La richiesta di compensazione delle spese di giudizio è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 55 c.p.a.
sospensione dell'efficacia
Richiamato dalla ricorrente per l'istanza cautelare proposta insieme al ricorso straordinario.
art. 56 c.p.a.
sospensione dell'efficacia
Richiamato dalla ricorrente per l'istanza cautelare.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
annullamento in autotutela
Il Comune ha utilizzato l'annullamento d'ufficio per rimuovere il provvedimento di decadenza e ripristinare la concessione demaniale.
art. 47 codice della navigazione
decadenza dalla concessione
Richiamato quale base normativa del provvedimento comunale originariamente impugnato e tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta.
art. 34 codice della navigazione
riconsegna dei beni oggetto della concessione
Richiamato in relazione alla convocazione della concessionaria per la riconsegna dei beni.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dal ripristino della situazione giuridica richiesta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere quando comporta la piena soddisfazione dell'interesse azionato.
- La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione e ricorrente può concorrere a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso straordinario, ove l'attività amministrativa conseguente elimini integralmente gli effetti lesivi dell'atto impugnato.
- La richiesta di compensazione delle spese di giudizio è estranea all'oggetto decisorio del ricorso straordinario, secondo quanto affermato dalla Sezione nel parere in esame.
Impugnazione della decadenza da una concessione demaniale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società concessionaria contro il Comune di Amalfi, avente a oggetto il provvedimento del 6 febbraio 2023 con cui era stata comunicata la decadenza/revoca della concessione demaniale n. 39 del 2 agosto 2021. Erano stati inoltre impugnati gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la convocazione per la riconsegna dei beni e un verbale richiamato nel provvedimento.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente aveva formulato tre gruppi di censure, contestando:
- la violazione della legge n. 241/1990, del codice della navigazione e dei principi in materia di provvedimenti di secondo grado;
- la violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, tutela dell'affidamento e libertà di iniziativa economica;
- il difetto dei presupposti, il travisamento, la carenza assoluta di istruttoria, il difetto di ponderazione, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta;
- l'inosservanza dei principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità nell'applicazione della misura di decadenza/revoca.
Il ricorso era corredato da istanza cautelare diretta alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Sviluppi successivi al ricorso
Nel corso del procedimento il Comune di Amalfi ha adottato la determina n. 1103 del 6 settembre 2024, con cui ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento di decadenza del 6 febbraio 2023.
La determina ha inoltre previsto:
- il ripristino della concessione demaniale n. 39 del 2 agosto 2021;
- il riconoscimento della sua piena validità ed efficacia;
- il differimento della scadenza della concessione al 31 dicembre 2025;
- la formalizzazione di un accordo transattivo con la società, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 29 luglio 2024.
La società ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la condotta dell'Amministrazione successiva alla proposizione del ricorso avesse integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. In particolare, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il ripristino della concessione e la conclusione dell'accordo transattivo hanno eliminato gli effetti lesivi contestati.
Non è stato quindi necessario esaminare nel merito i motivi di ricorso, poiché l'interesse alla decisione è venuto meno e la controversia non presentava più una materia del contendere attuale.
Spese
La Sezione ha precisato che la richiesta di compensazione delle spese di giudizio è estranea al ricorso straordinario. Tale questione non è stata pertanto esaminata nell'ambito del parere.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso dell'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
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