Sentenza n. 12988/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 D.Lgs. n. 31/2010, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 97 Cost. e/o previa disapplicazione delle relative disposizioni - della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, pubblicata in data 13 dicembre 2023 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella parte in cui include le aree ricadenti nel territorio del Comune ricorrente (doc. 1 - CNAI); - del parere tecnico dell'Ente di controllo, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN); - del documento redatto da Sogin del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI”; - del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 31465 del 30 dicembre 2020; - del D.M. del 7 agosto 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, che stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi; - della “Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI”; - del DPCM del 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ed il relativo allegato; - delle Conclusioni del Seminario Nazionale disposte da Sogin con documento del 15 dicembre 2021; - per quanto occorrer possa, del progetto preliminare del Parco Tecnologico e della documentazione a corredo dello stesso progetto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Carta Nazionale delle Aree Idonee pubblicata il 13 dicembre 2023, unitamente agli atti presupposti relativi alla procedura di individuazione delle aree per il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la CNAI, la precedente CNAPI e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento e prospettando, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 27 d.lgs. 31/2010 o la disapplicazione delle relative disposizioni. Ha dedotto violazione dell'art. 27, commi 3 e 5, d.lgs. 31/2010, degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990, dei principi di pubblicità, trasparenza, collaborazione, buona fede e partecipazione procedimentale, nonché dell'art. 97 Cost.; difetto di istruttoria, sviamento, motivazione inesistente, arbitrarietà, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà e illogicità. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 d.lgs. 31/2010 per contrasto con gli artt. 3, 5 e 97 Cost. e censurato l'irrazionale sfruttamento del suolo in violazione dell'art. 44 Cost. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per la non immediata impugnabilità degli atti e per difetto di interesse attuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale all'impugnazione. Quanto alla CNAPI, il Collegio ha rilevato che essa costituisce una proposta meramente preparatoria, priva di rilevanza esterna, inserita in un procedimento non ancora concluso: l'approvazione definitiva della CNAI deve avvenire mediante apposito decreto ministeriale, previo parere tecnico dell'autorità competente. L'annullamento della proposta non procurerebbe quindi un'utilità concreta e attuale. La medesima conclusione è stata estesa alla CNAI pubblicata sul sito ministeriale, poiché, prima della conclusione dell'intero procedimento, non vi è certezza che uno dei siti indicati venga effettivamente selezionato per la localizzazione del Deposito sul territorio comunale. Il Comune potrà eventualmente impugnare gli atti futuri che disporranno concretamente l'insediamento. Le questioni di legittimità costituzionale e le ulteriori censure di merito non sono state esaminate per l'assorbente ragione processuale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della controversia e della contrapposizione tra enti pubblici.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 31/2010
la So.G.I.N. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee; la proposta è sottoposta a pubblicazione e consultazione; sulla base delle osservazioni e del Seminario nazionale viene redatta una versione aggiornata; il Ministro competente approva la Carta nazionale delle aree idonee con decreto
La procedura distingue la proposta preliminare e gli atti endoprocedimentali dalla CNAI definitivamente approvata con decreto ministeriale. Gli atti preparatori, e la CNAI non ancora inserita in un procedimento concluso, non determinano un effetto lesivo attuale e non sono immediatamente impugnabili in assenza di una concreta decisione di localizzazione.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede; la sentenza non esamina nel merito la censura per l'assorbente declaratoria di inammissibilità.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla motivazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 72-bis c.p.a.
Ha disciplinato la fissazione e la trattazione del ricorso in camera di consiglio, considerata la questione preliminare relativa all'ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di un'infrastruttura pubblica, quando costituisce un atto preparatorio privo di autonoma rilevanza esterna e il procedimento non è ancora concluso, non è immediatamente impugnabile per difetto di interesse attuale.
- La pubblicazione di una Carta nazionale delle aree idonee non rende attuale l'interesse all'impugnazione quando, prima della conclusione del procedimento, permane l'incertezza circa l'effettiva selezione di uno dei siti indicati e circa la concreta localizzazione dell'infrastruttura.
- L'interesse a ricorrere contro atti preparatori o ricognitivi sussiste solo quando l'annullamento può procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale; in mancanza, il ricorso è inammissibile senza esame delle censure di merito e delle questioni di legittimità costituzionale.
- L'impugnazione potrà essere proposta contro gli atti conclusivi che dispongano effettivamente la localizzazione dell'infrastruttura sul territorio dell'ente interessato.
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