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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Latina, Sezione 2

per la declaratoria A) quanto al ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida inoltrata dai ricorrenti il 7 maggio 2025, volta all’ottenimento di un positivo o negativo provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 sui loro terreni; B) quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento della nota del Comune di Latina del 5 novembre 2025, avente ad oggetto “sig.ri Eredi Emmi Cesare-Riscontro a Diffida Prot. n° 99072 del 08/05/2025 e richiesta integrazioni documentali”;

Giustizia amministrativa202500704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 7 maggio 2025, volta a ottenere una determinazione sull'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva nota comunale del 5 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida diretta a ottenere un provvedimento espresso, positivo o negativo, in ordine all'acquisizione sanante di terreni occupati per opere di viabilità. L'occupazione d'urgenza non era stata seguita né dalla dichiarazione di pubblica utilità né dal decreto di esproprio, e non era stata corrisposta alcuna somma ai proprietari. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la diffida fosse lacunosa e non idonea a far decorrere il termine per provvedere, nonché l'infondatezza della domanda quanto ai terreni ricadenti nella fascia di rispetto stradale. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una nota, impugnata con motivi aggiunti, con la quale ha richiesto integrazioni documentali e comunicato le proprie determinazioni limitatamente ai terreni ricompresi nella fascia di rispetto stradale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente ai terreni ricompresi nella fascia di rispetto stradale, poiché il Comune aveva adottato, nelle more del giudizio, la nota del 5 novembre 2025; tale nota è stata impugnata con motivi aggiunti, per i quali il giudizio proseguirà con rito ordinario dopo la conversione dal rito camerale. Per i terreni non ricompresi nella fascia di rispetto stradale, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto l'eccezione comunale relativa alla lacunosità della diffida, affermando che l'amministrazione, anche davanti a un'istanza incompleta, deve chiedere tempestivamente le integrazioni necessarie e comunque adottare un riscontro, anche in forma semplificata ove la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. La complessità degli accertamenti non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere, ma impone una tempestiva interlocuzione con gli istanti. Poiché risultavano pacifiche l'occupazione dei terreni per finalità pubbliche, l'assenza di un trasferimento della proprietà e la mancata corresponsione di somme, il Comune era tenuto a determinarsi sull'istanza di acquisizione sanante. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità dell'inerzia e ordinato al Comune di adottare entro 90 giorni un provvedimento espresso, senza vincolo di contenuto, scegliendo tra l'acquisizione dell'area ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e la restituzione del bene con ripristino dello stato dei luoghi. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, con compenso posto a carico del Comune e liquidato in euro 2.000,00, salvo conguaglio. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di contestare l'inerzia amministrativa e di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; l'azione è ammissibile finché perdura l'inadempimento e, comunque, entro il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso fa venir meno l'interesse alla domanda sul silenzio, ma consente di impugnare il nuovo atto con motivi aggiunti e impone la prosecuzione del giudizio secondo il rito proprio dell'atto sopravvenuto.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando l'istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo fornire in tali casi una motivazione in forma semplificata.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede impongono all'amministrazione di chiedere tempestivamente le integrazioni necessarie quando l'istanza sia incompleta; non è conforme a tali principi attendere mesi o la proposizione del ricorso prima di attivare l'interlocuzione.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Il potere di acquisizione sanante è doveroso quanto all'avvio del relativo procedimento, ma discrezionale nel contenuto: l'amministrazione deve scegliere, secondo i parametri normativi, tra acquisizione dell'area e restituzione del bene.

  • art. 45 d.P.R. n. 327/2001

    La cessione volontaria costituisce una delle modalità tipiche di definizione della procedura ablativa; in sua assenza, così come in assenza del decreto di esproprio, la procedura non può considerarsi conclusa.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • L'amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento avviato da un'istanza del privato, anche quando ritenga l'istanza incompleta o manifestamente infondata; in tali casi deve comunque fornire un riscontro, eventualmente con motivazione semplificata.
  • Quando un'istanza è incompleta, i principi di collaborazione e buona fede impongono all'amministrazione di chiedere tempestivamente le integrazioni documentali necessarie. La complessità degli accertamenti richiesti non esclude l'obbligo di provvedere, ma rende necessaria una sollecita interlocuzione procedimentale.
  • In presenza di un'occupazione di beni privati per finalità pubbliche non seguita da decreto di esproprio, cessione volontaria o altro valido atto traslativo, l'amministrazione ha l'obbligo di determinarsi sull'istanza con cui il proprietario chieda l'esercizio del potere di acquisizione sanante.
  • Il potere previsto dall'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è doveroso quanto all'avvio del procedimento, ma discrezionale quanto al contenuto della decisione: l'amministrazione deve scegliere motivatamente tra acquisizione dell'area e restituzione del bene con ripristino dello stato dei luoghi.
  • Se, nel corso del giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso relativo all'istanza, la domanda avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il provvedimento sopravvenuto può tuttavia essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue con il rito previsto per tale nuovo atto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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