Cassazione Civile, Ordinanza n. 19132/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha impugnato una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, relativa a crediti iscritti a ruolo da prefetture per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada. L’opposizione era fondata sulla dedotta omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, sostenendo che la cartella fosse il primo atto con cui egli aveva avuto conoscenza della pretesa sanzionatoria. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il tribunale, in riforma, l’aveva dichiarata inammissibile. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione impugnata sulla base di un unico motivo, nei limiti ricavabili dal testo, chiedendone la cassazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio la nullità del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché nel giudizio non erano stati evocati gli enti creditori (prefetture titolari della pretesa sostanziale), litisconsorti necessari nelle opposizioni "recuperatorie" a cartelle relative a sanzioni stradali quando si contesta la mancata notificazione del verbale di accertamento.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Brindisi e ha dichiarato la nullità del giudizio di primo e secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio. Ha quindi rimesso la causa al Giudice di Pace di Brindisi, in diversa persona, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, in una controversia di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni del codice della strada fondata sull’omessa notifica del verbale, devono partecipare sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione; l’omessa evocazione di uno dei litisconsorti necessari vizia l’intero processo e impone la rimessione al primo giudice.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
opposizione proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
L’opposizione alla cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando si deduce che la cartella è il primo atto conosciuto per mancata notifica del verbale, va qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ai sensi di questa norma e non come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
art. 615 c.p.c.
e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Non è il corretto veicolo processuale quando la censura riguarda la mancata notifica del verbale di accertamento e si tratta di un’opposizione c.d. recuperatoria.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale in cassazione applicate per la trattazione del ricorso.
art. 383, comma 3, c.p.c.
con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
La nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario comporta la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nell’opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, se il destinatario deduce che la cartella è il primo atto conosciuto per omessa o nulla notifica del verbale di accertamento, l’azione va qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. 150/2011.
- In tale tipo di giudizio, l’ente creditore titolare della pretesa sanzionatoria e l’agente della riscossione sono litisconsorti necessari: la mancata evocazione di uno di essi integra un vizio dell’intero processo.
- La violazione del litisconsorzio necessario, se non rilevata nei gradi di merito, deve essere rilevata anche d’ufficio in cassazione e determina la nullità delle sentenze emesse, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18990/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18991/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18995/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18999/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19001/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19010/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →