Sentenza n. 2612/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 643/2024 del 10/07/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, posto dalla sentenza n. 643/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro, di accreditare il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro, notificata il 10 luglio 2024 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a emettere la Carta Docente e ad accreditarvi le somme, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha verificato la tempestività dell'azione esecutiva rispetto al termine dilatorio di 120 giorni, essendo il ricorso stato notificato il 25 giugno 2026, quasi due anni dopo la notifica del titolo, e ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza sulla base dell'attestazione di segreteria del 30 aprile 2026. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di emettere la Carta Docente e accreditare € 500 per ciascuno dei due anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui il credito è maturato fino all'effettiva attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Ha condannato il Ministero a € 189,00, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 10/07/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il giorno 25 giugno 2026, dopo quasi due anni dalla notifica della sentenza n. 643/2024 del 10/07/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro.
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta proponibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso concreto il termine era ampiamente trascorso.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 93, comma 1, c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
In applicazione della soccombenza, le spese sono poste a carico dell'amministrazione e possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
D.M. 55/2014, Tabella n. 16 dell'Allegato n. 1
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida - nell’osservanza di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, e più in particolare dalla Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1 allo stesso (relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare), e tenuto conto del fatto che il difensore di parte ricorrente non ha mai indicato in che misura si sia incrementata a titolo d’interessi la somma al cui pagamento è stato condannato il Ministero intimato - nell’importo complessivo di 189,00 (centottantanove/00) euro, più accessori così come per legge, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Simona Alfarone.
La liquidazione delle spese del procedimento di ottemperanza è stata effettuata secondo i parametri della tabella relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare, considerando anche che non era stato indicato l'incremento del credito per interessi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che si assume passata in giudicato richiede la prova del passaggio in giudicato; tale requisito risulta soddisfatto mediante l'attestazione di segreteria prodotta in giudizio.
- L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertati il giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per provvedere in caso di persistente inerzia.
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