Sentenza del 04/01/2021 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della C.T.P. che aveva annullato avvisi di liquidazione e sanzioni per omessa registrazione. L'Agenzia sosteneva che la serie di operazioni infragruppo (conferimento di ramo d'azienda e successive cessioni di partecipazioni) mascherasse una cessione d'azienda soggetta a tassazione proporzionale (3% sul valore dell'azienda) e che la rappresentazione formale separata degli atti fosse finalizzata a ottenere indebito risparmio d'imposta; chiedeva quindi la riforma e la ricostituzione della devono imposta e delle sanzioni ai sensi degli artt. richiamati.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della C.T.P. In primo luogo ha ritenuto fondato il rilievo relativo alla competenza territoriale: l'atto decisivo ai fini della competenza era la registrazione del trasferimento di partecipazione presso l'Ufficio di Verona 1, per cui gli avvisi emessi dall'Ufficio di Legnago risultavano affetti da incompetenza territoriale e quindi annullati. Quanto al merito, il Collegio ha riconosciuto che l'unico effettivo conferimento di ramo d'azienda era quello del 20.02.2009 (YYY -> ZZZ) con valore asseverato di €12.000.000; le successive operazioni di trasferimento di quote nel gruppo sono state ritenute sorrette da ragioni economiche e di razionalizzazione aziendale e non sufficientemente provate dall'Ufficio come meri artifici elusivi volti al risparmio d'imposta. Pertanto nulla è dovuto oltre quanto già registrato e le sanzioni richieste sono respinte. Spese di giudizio liquidate a favore delle parti private per €4.920,00 a carico dell'Ufficio.
Norme richiamate
T.U.R. n.131/86, art.54, comma 5
Norma richiamata come base formale per l'emissione degli avvisi di liquidazione per omessa registrazione; l'atto impugnato era stato emesso ai sensi di questa disposizione
D.lgs. n.472/1997, art.26
Disciplina delle sanzioni in materia di tributi e richiamo per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie contestate dall'Ufficio
T.U.R. n.131/86, art.51
Richiamato dall'Ufficio come norma che impone la tassazione delle cessioni di azienda; la questione centrale era se trasferimenti di partecipazioni dovessero essere ricondotti alla fattispecie dell'art.51
T.U.R. n.131/86, art.20
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma giuridica apparente..."
Principio di qualificazione sostanziale dell'atto: l'imposta si applica in base alla reale natura dell'operazione, elemento che l'Ufficio invocava per riqualificare le operazioni infragruppo
T.U.R. n.131/86, art.21, comma 2
"Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa"
Regola secondo cui, in presenza di atti plurimi collegati, si applica l'imposta più gravosa se le disposizioni sono inscindibili; tuttavia il Collegio richiede prova che la pluralità formale sia strumento per ottenere risparmio impositivo
D.lgs. n.546/1992, art.2
Richiama la competenza della giurisdizione tributaria e la possibilità per il giudice tributario di rilevare d'ufficio il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio impositore
Massime di principio
- La competenza territoriale per gli atti impositivi si determina in base al luogo in cui si è radicato il rapporto o è sorta l'obbligazione fiscale: l'ufficio che ha registrato l'atto rilevante è quello titolato a emanare avvisi relativi a quell'operazione
- Per riqualificare come cessione d'azienda operazioni formalmente costituite da trasferimenti di partecipazioni occorre che l'Amministrazione dimostri che la struttura dell'operazione sia finalizzata al risparmio d'imposta e che la qualificazione alternativa sia effettivamente più rispondente alla realtà economica
- L'applicazione dei principi degli artt.20 e 21 T.U.R. richiede un'analisi sostanziale degli atti e la prova dell'unitarietà e dell'astratta utilizzazione dell'atto più oneroso: non basta la mera convenienza fiscale per giustificare la riqualificazione se esistono valide ragioni economiche di riorganizzazione
- Il carico probatorio circa l'intento elusivo e il concreto risparmio fiscale grava sull'Amministrazione; operazioni infragruppo con documentata e coerente razionalità economica possono essere escluse dalla riqualificazione
- Se un atto impositivo è emesso da ufficio territorialmente incompetente, l'atto è annullabile indipendentemente dal merito della pretesa tributaria
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