Cassazione Civile, Ordinanza n. 04001/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato tra una società utilizzatrice e la concedente, assistito da fideiussioni prestate da alcuni soggetti. Gli attori in primo grado avevano chiesto, contro la società di leasing e un altro soggetto del gruppo, l’accertamento della nullità o parziale nullità di clausole del contratto, con particolare riguardo agli interessi moratori ritenuti usurari, alla manipolazione del parametro Euribor, al piano di ammortamento alla francese e alla mancanza di un valido piano di ammortamento, nonché il ricalcolo del rapporto, la ripetizione degli importi versati e la compensazione delle poste di dare-avere. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto del Tribunale. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione della disciplina antiusura e dell’art. 1815 c.c., sostenendo che gli interessi moratori superiori al tasso soglia renderebbero gratuito l’intero rapporto; 2) plurime censure, tra cui violazione di norme sulla validità e interpretazione delle clausole, omesso esame di documenti e omessa pronuncia su nullità, ripetizione e compensazione; 3) violazione delle norme su ammortamento, usura, motivazione dell’appello e omesso rilievo delle nullità relative a Euribor e piano di ammortamento; 4) doglianza sulla mancata ammissione della CTU contabile e sulla carenza di motivazione in punto istruttorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando il principio per cui l’usurarietà dei soli interessi moratori non comporta la gratuità dell’intero contratto ma solo l’inefficacia della clausola usuraria, con applicazione del tasso legale o, comunque, degli interessi corrispettivi leciti; ha dichiarato inammissibili o infondate anche le ulteriori censure per difetto di specificità, autosufficienza, decisività o per mancata confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata, valorizzando in particolare la clausola di salvaguardia contrattuale e la tardività/genericità di alcune doglianze nuove in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in sostanza, che: (i) la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; (ii) l’eventuale usurarietà della mora non comporta la gratuità dell’intero rapporto di leasing, ma solo l’inapplicabilità della clausola usuraria, restando dovuti gli interessi corrispettivi leciti; (iii) le ulteriori doglianze erano inammissibili perché non coglievano le effettive rationes della sentenza di merito, non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione e non superavano le ragioni di inammissibilità già ravvisate in appello; (iv) la richiesta di CTU era stata censurata in modo generico. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 25 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sul preteso errore in tema di usura; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della doglianza sulla mancata corrispondenza alla sentenza impugnata.
art. 644 c.p.
Richiamato per sostenere l’estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori.
art. 1815 c.c.
La sanzione della non debenza di interessi per usura non si estende automaticamente agli interessi corrispettivi leciti; in caso di mora usuraria, non opera la gratuità dell’intero contratto.
art. 2 L. n. 108/1996
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini del tasso soglia rilevano i decreti ministeriali con i criteri indicati dalle Sezioni Unite.
art. 1322 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la validità delle clausole contrattuali.
art. 1346 c.c.
Richiamato per contestare la determinatezza/validità della clausola di interesse moratorio.
art. 1370 c.c.
Richiamato in relazione all’interpretazione delle clausole predisposte unilateralmente.
art. 1418 c.c.
Invocato per la nullità delle clausole e del contratto.
art. 1419 c.c.
Invocato per la nullità parziale delle clausole usurarie con eventuale conservazione del contratto.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sulle allegazioni di usura e nullità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per la valutazione delle prove e delle risultanze documentali.
art. 2033 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito conseguente alle dedotte nullità.
art. 1241 c.c.
Richiamato con riferimento alla compensazione delle poste di dare-avere.
art. 1283 c.c.
Richiamato nel motivo sul piano di ammortamento e sulle modalità di calcolo degli interessi.
art. 117 TUB
Richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo alla validità della clausola di determinazione degli interessi.
art. 342 c.p.c.
La Corte ribadisce che l’atto di appello deve contenere motivi specifici e simmetrici rispetto alla decisione impugnata; la violazione determina inammissibilità.
art. 345 c.p.c.
Le domande o eccezioni nuove in appello sono inammissibili; tuttavia il giudice può rilevare d’ufficio la nullità nei limiti delle allegazioni dei fatti rilevanti.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ne applica i rigorosi requisiti di specificità e decisività.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni censurate e riprodurre in modo puntuale gli atti e documenti rilevanti.
art. 369 c.p.c.
I riferimenti agli atti e documenti prodotti nel giudizio di merito devono essere idonei a identificarne la collocazione processuale.
art. 380-bis 1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 101 c.p.c.
Richiamato in relazione all’obbligo del giudice di segnalare alle parti le questioni rilevate d’ufficio.
art. 1224 c.c.
In caso di interesse moratorio usurario, restano dovuti gli interessi al tasso corrispettivo lecitamente convenuto o, secondo il principio richiamato, quelli dovuti ex lege.
art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato dalle Sezioni Unite per i contratti con consumatori, come possibile ulteriore tutela contro la clausola usuraria.
art. 36 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato dalle Sezioni Unite per la nullità di protezione nelle ipotesi rilevanti in ambito consumeristico.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, purché la comparazione con il tasso soglia sia effettuata secondo i criteri ricavabili dai decreti ministeriali e dalla rilevazione del TEGM; l’eventuale esclusione della mora dal TEGM non impedisce il controllo antiusura.
- L’usurarietà della sola clausola sugli interessi moratori non comporta la gratuità dell’intero contratto: la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. colpisce la pattuizione usuraria, mentre restano fermi gli interessi corrispettivi leciti, dovuti secondo l’art. 1224, comma 1, c.c.
- La clausola di salvaguardia che impedisce il superamento del tasso soglia non è di per sé nulla o elusiva; tuttavia la sua mera presenza non esclude automaticamente l’usura, dovendo verificarsi in concreto se il finanziatore abbia effettivamente rispettato l’obbligo assunto.
- In cassazione il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma o con la giurisprudenza di legittimità; non è sufficiente criticare in astratto la soluzione del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: gli atti, i documenti e le circostanze poste a fondamento delle censure devono essere riprodotti o localizzati con precisione, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Le doglianze su nullità, ripetizione dell’indebito, compensazione o ricalcolo del rapporto non possono essere esaminate se formulate in modo generico, nuove in appello o non conformi ai requisiti di specificità dell’atto di gravame.
- La denuncia di omessa pronuncia e quella di omessa motivazione sono incompatibili se cumulate indistintamente nello stesso motivo, perché presuppongono vizi logicamente diversi della decisione impugnata.
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