Sentenza n. 840/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - della deliberazione n. 1 del 15 marzo 2025 “MODIFICHE STATUTO CONSORTILE” e n. 2 del 15 marzo 2025 “ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO VALLE CRATI” dell’Assemblea del Consorzio Valle Crati, entrambe pubblicate all’Albo Pretorio on line del detto Consorzio a partire dal 17 marzo 2025, come da rispettivi allegati certificati di pubblicazione del 17 marzo 2025 a dette deliberazioni, contenenti pareri giuridico amministrativo che pure si impugnano; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ed in particolare delle delibere del Consiglio di amministrazione di detto Consorzio n. 1 del 07/02/2024 e n. 4 del 14/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del Consorzio Valle Crati relative alla sospensione del diritto di voto dei Comuni morosi, alla modifica dello statuto consortile, alla ratifica delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e all’elezione del presidente
Esito
Favorevole al resistente (consorzio intercomunale)
La controversia
Il Comune ricorrente, aderente al Consorzio Valle Crati, ha impugnato le delibere assembleari n. 1 e n. 2 del 15 marzo 2025, nonché le delibere del Consiglio di amministrazione n. 1 del 7 febbraio 2024 e n. 4 del 14 marzo 2025. Ha dedotto, tra l’altro, falsità e travisamento dei fatti rappresentati nei verbali e nelle deliberazioni, violazione del principio maggioritario e delle disposizioni dello statuto consortile, violazione dell’art. 31 d.lgs. 267/2000, difetto assoluto di attribuzione e incompetenza del Consiglio di amministrazione a limitare o sospendere il diritto di voto dei Comuni aderenti e a modificare lo statuto, omessa motivazione e istruttoria, violazione del contraddittorio e della partecipazione procedimentale, disparità di trattamento per l’ammissione al voto di un Comune ritenuto moroso, irregolarità della convocazione dell’assemblea per mancato rispetto dei termini e assenza di urgenza, nonché sviamento dal pubblico interesse. Il Consorzio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi e atti interni di natura privatistica, oltre a dedurre tardività e difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario e consentendo la prosecuzione del processo mediante riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, da individuarsi in rapporto alla causa petendi e alla natura effettiva della situazione giuridica dedotta. Sebbene il Consorzio sia un ente pubblico dotato di poteri pubblicistici, gli atti contestati riguardano l’organizzazione interna della compagine consortile, la disciplina del diritto di voto dei Comuni aderenti, la ratifica delle relative determinazioni e la nomina del presidente, senza esercizio di un potere discrezionale o autoritativo, neppure mediato, finalizzato alla cura di un interesse pubblico. La posizione azionata è quindi qualificata come diritto soggettivo, non degradabile per effetto delle deliberazioni consortili. Il TAR ha ritenuto estensibili agli atti impugnati i principi elaborati dalla Corte di cassazione in materia di delibere consortili e di atti societari interni, nonché le valutazioni già espresse dal giudice ordinario sulla delibera n. 1/2024, considerata espressione di un’attività svolta uti socius e non iure imperii. La medesima natura privatistica è stata riconosciuta alla delibera n. 4/2025, alle delibere assembleari di ratifica e alla deliberazione di nomina del presidente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
La controversia dichiarata appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro i termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 31 d.lgs. 267/2000
Richiamato dal ricorrente quale parametro sulle forme e sui poteri del consorzio tra enti locali; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo declinato la giurisdizione.
art. 2466 c.c.
La sua applicazione analogica alla morosità dei Comuni consorziati è stata qualificata, nel giudizio civile richiamato dal TAR, come esercizio di uno strumento sanzionatorio privatistico e di un’attività uti socius, non iure imperii.
Massime di principio
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato sulla base del petitum sostanziale, individuato in relazione alla causa petendi e alla natura oggettiva della situazione giuridica dedotta, non in base alla qualificazione formale della domanda o dell’ente coinvolto.
- Le controversie relative ad atti organizzativi interni di un consorzio tra enti pubblici, concernenti la composizione della compagine, il diritto di voto dei consorziati, la convocazione e la nomina degli organi, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando gli atti non costituiscono esercizio di un potere autoritativo o discrezionale pubblicistico, neppure in via mediata.
- La natura pubblica dell’ente non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se l’atto controverso sia riconducibile all’esercizio di potestà pubblicistiche oppure all’attività interna dell’ente quale componente della compagine consortile, svolta uti socius.
- Le misure adottate da un consorzio in reazione all’inadempimento dell’obbligo dei consorziati di contribuire alle spese, compresa la sospensione del diritto di voto, incidono su diritti soggettivi e restano devolute alla giurisdizione ordinaria quando non esprimono l’esercizio di un potere autoritativo.
- La connessione tra più deliberazioni consortili non altera di per sé il riparto di giurisdizione; la giurisdizione ordinaria sulle deliberazioni successive deriva dalla loro autonoma natura privatistica e dal collegamento sostanziale con la disciplina dei diritti interni dei consorziati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →