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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24129/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., per travisamento della prova e per contraddittorietà/illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dedotto la consapevolezza della provenienza illecita del telefono solo dall'incapacità dell'imputato di giustificarne credibilmente la provenienza, senza considerare che la compravendita di telefoni è pratica lecita e che conoscere l'IMEI non permette ai privati di risalire al proprietario. Ricorda inoltre che il fratello ha ammesso il furto e di aver venduto il cellulare al ricorrente, e che le dichiarazioni difensive del ricorrente, della moglie e del fratello avrebbero comprovato l'acquisto lecito a posteriori. Contesta la valutazione della Corte circa la discrepanza tra la dichiarazione resa agli operanti (acquisto da sconosciuto a 70 euro) e la versione processuale (venduto dal fratello a 350 euro), che il ricorrente giustifica come menzogna iniziale per proteggere sé e il fratello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e sostanzialmente una riproduzione del motivo di appello priva del necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, oltrepassando i limiti del sindacato di legittimità che non consente la rinnovata valutazione della prova. Ha confermato che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) sono conformi e contengono motivazione sufficiente e non manifestamente illogica: gli elementi considerati (denuncia di furto, tabulati, dichiarazioni parzialmente confessorie, prezzo irrisorio, mancanza di giustificazione plausibile sulla provenienza) giustificano la conclusione sul dolo eventuale della ricettazione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Norma sostantiva del reato contestato: la Corte ha ritenuto sussistere il delitto in considerazione degli elementi che consentono di inferire il dolo, anche in forma eventuale, sulla provenienza illecita del bene.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata (attinenza alle formalità probatorie); la Corte non ha ritenuto dimostrata alcuna violazione idonea a far proseguire il ricorso, rilevando aspecificità delle doglianze.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (presumibilmente relativa ai riti e impugnazioni); la Corte ha ritenuto che le doglianze non siano congruamente argomentate ai fini della cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limite del controllo di legittimità: non sono sindacabili in Cassazione la rinnovata valutazione degli elementi di fatto, la rilettura delle prove e la scelta di diversi parametri di ricostruzione dei fatti; il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché mirava a rimettere in discussione la valutazione della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sanzioni per ricorso inammissibile: applicata la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007 (Lapertosa) e giurisprudenza successiva (Alotta, Kebe)

    Principio accolto: il dolo del reato di ricettazione può essere desunto anche da elementi indiziari e dal comportamento omissivo o dalle non attendibili indicazioni sulla provenienza della cosa ricevuta; l'omessa o non credibile giustificazione della provenienza è elemento che può far sorgere il sospetto della consapevolezza della illiceità.

  • Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017 (Sarr) e Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022 (Memishaj)

    Chiarimento tra dolo eventuale di ricettazione e mera negligenza: il dolo sussiste quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della provenienza illecita; la semplice mancanza di diligenza riguarda l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove: il ricorso deve enucleare vizi di diritto specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata
  • La mancanza di una giustificazione plausibile sulla provenienza di un bene, il prezzo irrisorio, la natura del bene e le discrepanze nelle dichiarazioni possono costituire elementi idonei a inferire il dolo, anche in forma eventuale, per il reato di ricettazione
  • Le versioni tardive o contradittorie rese dall'imputato, specialmente se in contrasto con dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, possono ledere la credibilità della difesa e supportare la valutazione di non buona fede
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è importante documentare e conservare prove di legittima provenienza (ricevute, scontrini, comunicazioni scritte, contatti con il venditore) e fornire spiegazioni tempestive e coerenti alle autorità
  • Esiste una distinzione giuridica rilevante tra negligenza (acquisto di cose di sospetta provenienza) e dolo eventuale (accettazione del rischio che la cosa sia illecita): la prova o gli indizi devono consentire di qualificare l'atteggiamento soggettivo dell'acquirente

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