Sentenza del 21/01/2015 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Area portuale - Costruzione preesistente - Lavori restauro conservativo - Opere ampliamento/ammodernamento - Soggetto esecutore lavori - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Ente impositore - Lavori eseguiti - Regime non imponibilità - Sussiste - Assoggettamento IVA - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva eseguito lavori di restauro conservativo su un edificio preesistente situato all'interno di un'area portuale, nell'ambito di opere di ampliamento e ammodernamento. L'ente impositore riteneva che tali prestazioni dovessero essere assoggettate a IVA, sostenendo che riguardassero un fabbricato già esistente. La contribuente ha invece dedotto che i lavori erano funzionalmente collegati alle opere portuali e rientravano nel regime di non imponibilità previsto per i servizi relativi a determinate operazioni portuali, fornendo gli elementi necessari a dimostrare la natura e l'inquadramento delle opere eseguite.
La decisione
La pretesa IVA è stata ritenuta illegittima. È stato riconosciuto che i lavori di restauro, ampliamento e ammodernamento eseguiti nell'area portuale potevano beneficiare del regime di non imponibilità, anche se riguardavano una costruzione preesistente. L'impresa esecutrice ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando il collegamento dei lavori con le opere portuali; di conseguenza, l'assoggettamento a IVA richiesto dall'ente impositore è stato escluso.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede il regime di non imponibilità IVA per determinate prestazioni relative a opere e servizi collegati alle attività portuali. La norma è stata interpretata nel senso che il beneficio può applicarsi anche a lavori eseguiti su costruzioni preesistenti, quando siano funzionali ad ampliamento, ammodernamento o miglioramento delle infrastrutture portuali.
Art. 3, comma 13, D.L. 27 aprile 1990, n. 90
Richiamato quale disposizione rilevante per l'inquadramento del regime IVA applicabile alle opere e ai servizi connessi alle infrastrutture portuali.
Art. 2697 Codice civile
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. L'impresa che invoca la non imponibilità deve dimostrare i presupposti del beneficio, in particolare la natura dei lavori e il loro concreto collegamento con le opere portuali. Nel caso esaminato tale onere è stato ritenuto assolto.
Risoluzione n. 470124 del 19 novembre 1990
Prassi richiamata a sostegno dell'applicazione del regime di non imponibilità ai lavori funzionali alla realizzazione, all'ampliamento o all'ammodernamento di opere portuali, anche quando eseguiti su strutture già esistenti.
Massime di principio
- Il fatto che i lavori riguardino un edificio preesistente non esclude automaticamente il regime di non imponibilità IVA: è decisiva la funzione concreta dell'intervento rispetto all'ampliamento, all'ammodernamento o al miglioramento dell'infrastruttura portuale.
- L'impresa che applica la non imponibilità deve documentare in modo puntuale l'ubicazione dell'opera, la natura dei lavori, il committente e il nesso funzionale con l'attività o l'infrastruttura portuale.
- L'amministrazione finanziaria non può negare il beneficio basandosi soltanto sulla qualificazione dei lavori come restauro o sulla preesistenza dell'immobile; deve valutare la finalità complessiva e il collegamento oggettivo con l'opera portuale.
- In caso di contestazione, contratti, capitolati, autorizzazioni, fatture, relazioni tecniche e documentazione dell'ente portuale possono essere determinanti per dimostrare il corretto presupposto della non imponibilità.
- La non imponibilità non deriva automaticamente dal solo fatto che l'opera si trovi in un'area portuale: occorre provare che i lavori siano effettivamente destinati a un'opera o attività rientrante nell'ambito agevolato dalla normativa.
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