Tribunale, Sentenza T-415/24
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 24 September 2025. — Cham Wings Airlines LLC v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Syria – Freezing of funds – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Concept of ‘association with the Syrian regime’ – Error of assessment – Obligation to state reasons – Proportionality. — Case T-415/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Cham Wings Airlines contro il mantenimento delle misure restrittive UE adottate nei suoi confronti in relazione alla situazione in Siria. Secondo il Tribunale, il Consiglio ha dimostrato a sufficienza sia il legame della società con il regime siriano, sia il suo coinvolgimento in attività illecite che ne costituivano sostegno. Sono inoltre infondate le censure sulla motivazione e sulla proporzionalità delle misure.
Mantenimento di Cham Wings Airlines LLC negli elenchi delle misure restrittive contro la Siria per asserito sostegno e associazione con il regime siriano.
La questione giuridica
Nel ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è chiamato a verificare: (i) se il Consiglio abbia commesso errori di valutazione nel ritenere che la ricorrente fosse associata al regime siriano e ne fornisse sostegno, anche tramite presunte attività di traffico di mercenari, armi, stupefacenti e riciclaggio; (ii) se gli atti impugnati fossero sufficientemente motivati ai sensi dell’articolo 296 TFUE; (iii) se il mantenimento del congelamento dei fondi fosse proporzionato.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che il Consiglio può mantenere una persona giuridica negli elenchi sanzionatori sulla base di un corpo di elementi concreti, precisi e concordanti che dimostri un sufficiente nesso con il regime siriano; il concetto di "sostegno al regime" comprende qualsiasi forma di sostegno, non solo quello finanziario o materiale. Inoltre, una motivazione che indichi in modo chiaro il criterio di inserimento e i fatti specifici è sufficiente anche se l’interessato contesta il merito delle valutazioni, mentre il sopravvenuto mutamento politico in Siria dopo l’adozione degli atti non incide sulla loro legittimità. Le misure sono infine proporzionate perché idonee, temporanee e accompagnate da deroghe e riesame periodico.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Decisione 2013/255/CFSP
- Decisione (CFSP) 2015/1836
- Decisione (CFSP) 2024/1510
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/362
- Decisione di esecuzione (CFSP) 2024/380
Mantenimento delle misure restrittive nei confronti di Cham Wings Airlines LLC
La pronuncia riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale, proposto da una compagnia aerea siriana avverso il mantenimento della sua iscrizione negli elenchi delle persone ed entità soggette a congelamento dei fondi nell’ambito delle misure restrittive UE adottate in relazione alla situazione in Siria.
Fatti e procedimento
Cham Wings Airlines LLC è una società con sede a Damasco. Con gli atti impugnati, il Consiglio ha prorogato fino al 1° giugno 2025 le misure già applicate alla ricorrente, mantenendo la sua iscrizione negli elenchi allegati alla decisione PESC e al regolamento di esecuzione, sulla base delle stesse ragioni già indicate negli atti iniziali del gennaio 2024.
Il Consiglio aveva motivato l’inclusione affermando che la società fosse un’entità siriana di proprietà di Muhammad Issam Shammout, che utilizzasse i propri voli per il trasferimento di mercenari siriani, il commercio di armi, il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro, e che, in quanto unica compagnia aerea privata in Siria, beneficiasse del regime e gli prestasse sostegno.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama il quadro sanzionatorio adottato nei confronti della Siria, e in particolare:
- il regolamento (UE) n. 36/2012 e la decisione 2013/255/PESC;
- le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2015/1836 e dal regolamento (UE) 2015/1828;
- la decisione (PESC) 2024/1510 e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 impugnati;
- la decisione di esecuzione (PESC) 2024/380 e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/362, con cui la ricorrente era stata inizialmente iscritta;
- l’articolo 263 TFUE, l’articolo 296 TFUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva tre motivi:
- errore di valutazione, per mancata prova del collegamento con il regime siriano e della partecipazione ad attività illecite;
- violazione del principio di proporzionalità, data l’asserita gravità delle conseguenze economiche e reputazionali;
- violazione dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il Consiglio non avesse realmente esaminato i motivi addotti.
Sull’obbligo di motivazione
Il Tribunale distingue nettamente tra sufficienza della motivazione e fondatezza della decisione. Richiama il principio secondo cui l’articolo 296 TFUE impone una motivazione formale che consenta all’interessato di comprendere gli addebiti e al giudice di esercitare il controllo, ma non richiede che i motivi siano esenti da errori sul piano sostanziale.
Nel caso di specie, la censura della ricorrente mirava in realtà a contestare il merito delle valutazioni del Consiglio, e non la sola insufficienza della motivazione. In ogni caso, il Tribunale osserva che le ragioni addotte erano chiare: il riferimento alla circostanza che la società "beneficia e sostiene il regime siriano" riprendeva il criterio di inclusione previsto dalla normativa, e indicava fatti specifici idonei a consentire una difesa effettiva.
Sull’errore di valutazione: rapporto con Muhammad Issam Shammout
Quanto al primo profilo, il Tribunale rileva che non era contestato che Shammout fosse proprietario della società e presidente del consiglio di amministrazione, né che Cham Wings fosse l’unica compagnia aerea privata in Siria.
Le asserite discriminazioni subite dalla società e dal suo proprietario da parte del regime non sono state dimostrate. In particolare, la controversia giudiziaria con Syrian Arab Airlines e la successiva sottoscrizione di lettere e impegni di pagamento non provavano coercizione: dai documenti prodotti emergeva invece una relazione commerciale e compensativa tra le imprese, non un trattamento tale da escludere il mantenimento dei legami con il regime.
Il Tribunale aggiunge che l’evoluzione dell’attività della società dopo dicembre 2019 era incoerente con l’idea di un effettivo distacco dal regime. Inoltre, il fatto che Shammout fosse egli stesso destinatario di misure restrittive come importante uomo d’affari operante in Siria rafforzava il quadro indiziario.
Sull’errore di valutazione: attività illecite e sostegno al regime
Il Tribunale ritiene anche infondate le contestazioni relative all’asserito utilizzo dei voli della società per traffico di mercenari, armi, stupefacenti e riciclaggio.
Il Consiglio aveva prodotto un insieme di elementi tratto da fonti pubbliche e da un rapporto di esperti ONU sulla Libia, che il Tribunale considera un corpo di prova sufficientemente concreto, preciso e concordante. Tra i documenti richiamati figurano articoli di stampa, un rapporto del Syrian Reporting Center, il rapporto finale del Panel of Experts on Libya e ulteriori studi e articoli che collegavano la società a traffici illeciti e al sostegno del regime.
Il Tribunale sottolinea che la nozione di "sostegno al regime" non si limita al sostegno finanziario o materiale, ma abbraccia qualsiasi forma di supporto. Pertanto, il coinvolgimento in tali attività era di per sé idoneo a giustificare il mantenimento dell’iscrizione.
Irrilevanza degli eventi successivi alla data degli atti
La ricorrente invocava anche la caduta del regime di Bashar al-Assad avvenuta il 8 dicembre 2024. Il Tribunale respinge l’argomento ricordando che la legittimità di un atto UE va valutata solo alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione. Poiché i provvedimenti impugnati erano stati adottati il 27 maggio 2024, gli eventi successivi non potevano incidere sulla loro validità.
Proporzionalità delle misure
Sulla proporzionalità, il Tribunale osserva che il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è uno strumento idoneo a perseguire un obiettivo di interesse generale fondamentale come la protezione delle popolazioni civili.
Pur riconoscendo che le misure restrittive comprimono i diritti dell’interessato e possono incidere sui rapporti commerciali e reputazionali, il Tribunale ricorda che esse sono temporanee e reversibili. Inoltre, il quadro normativo prevede deroghe per esigenze essenziali e autorizzazioni specifiche, nonché un riesame periodico che consente all’interessato di far valere nuove circostanze.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Cham Wings Airlines LLC alle spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma alcuni punti centrali della giurisprudenza sulle misure restrittive:
- il Consiglio deve fondare l’iscrizione su elementi probatori concreti, precisi e concordanti;
- il giudice controlla la sostanza dei motivi addotti, non solo la loro astratta plausibilità;
- il concetto di sostegno al regime siriano è ampio e comprende diverse forme di supporto;
- fatti sopravvenuti successivi all’adozione dell’atto non ne incidono sulla legittimità;
- le misure di congelamento dei fondi sono in linea di principio proporzionate se accompagnate da deroghe e riesame periodico.
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