Sentenza n. 880/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 782/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 782/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 giugno 2024. La sentenza è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 10 gennaio 2026, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, e su istanza del ricorrente, il commissario ad acta già nominato provvederà entro i successivi 90 giorni: tale incarico è stato attribuito al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o a un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notifica necessaria alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il creditore può agire in ottemperanza e il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inerzia dell'amministrazione consente al giudice di nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere rivolto sia all'amministrazione obbligata sia all'organo dirigenziale competente a compiere gli adempimenti necessari, con possibilità di prevedere la detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
Come è indicizzato
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