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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa201700287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (motorizzazione civile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, ha disposto la revisione della patente a seguito di un sinistro stradale verificatosi mentre egli conduceva un motociclo. Secondo il rapporto della Polizia Stradale, il conducente avrebbe effettuato un sorpasso sulla destra, violando gli artt. 148 e 146 del Codice della strada, in un tratto caratterizzato da doppia linea continua, entrando in collisione con un’autovettura che si immetteva in un’area di servizio. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del Codice della strada, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione. Ha inoltre contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro, negato le violazioni ascrittegli e sostenuto che la responsabilità fosse esclusivamente della conducente dell’autovettura antagonista.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 128 del Codice della strada consenta di disporre la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida. La misura ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è diretta alla tutela della sicurezza della circolazione. Anche un singolo episodio può giustificare la revisione, purché sia oggettivamente supportato e idoneo a fondare un ragionevole dubbio sull’idoneità tecnica del conducente. Nel caso concreto, il rapporto della Polizia Stradale, i rilievi effettuati sul luogo del sinistro e le dichiarazioni testimoniali sono stati ritenuti elementi oggettivi sufficienti a sostenere la ricostruzione della condotta del ricorrente, caratterizzata dal sorpasso sulla destra e dalla violazione della segnaletica orizzontale. L’eventuale concorrente responsabilità della conducente dell’autovettura non escludeva il comportamento colposo del ricorrente né il ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti tecnici. La revisione è stata quindi ritenuta proporzionata, ragionevole e giustificata dalla gravità del sinistro e dal pericolo per la circolazione. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Consente alla Motorizzazione di disporre la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente; la misura è cautelare e preventiva, non sanzionatoria.

  • art. 148 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Richiamato in relazione alla contestazione del sorpasso sulla destra effettuato dal conducente.

  • art. 146 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Richiamato in relazione alla violazione della segnaletica stradale orizzontale.

Massime di principio

  • La revisione della patente prevista dall’art. 128 del Codice della strada costituisce una misura cautelare e preventiva, non una sanzione, perché è diretta a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica e a tutelare la sicurezza della circolazione.
  • La revisione della patente può essere disposta anche sulla base di un singolo sinistro, quando la sua dinamica sia supportata da elementi oggettivi e sia idonea a fondare un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica del conducente.
  • Ai fini della revisione della patente non è necessario che la responsabilità del conducente sia esclusiva: l’eventuale concorso causale di altro soggetto non impedisce l’adozione della misura quando la condotta del titolare della patente abbia comunque generato un grave pericolo per la circolazione.
  • Il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente istruito e motivato il provvedimento di revisione quando l’amministrazione abbia fondato la decisione sui rilievi della polizia stradale, sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sulle dichiarazioni testimoniali.
  • La gravità del sinistro, le violazioni delle norme di circolazione e il pericolo concretamente prodotto possono rendere proporzionata e ragionevole la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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