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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28198/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società che aveva richiesto il rimborso di somme corrisposte a titolo di accise sull'energia elettrica, qualificandole come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., in relazione all'addizionale prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello della società fornitrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2033 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'indebito oggettivo; (2) violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988 e della direttiva 2008/118/CE per avere escluso la finalità specifica dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica; (3) violazione delle norme interne e unionali per avere affermato il potere del giudice interno di disapplicare la norma; (4) violazione delle stesse norme per il profilo della compatibilità dell'ordinamento interno con il diritto unionale fino al 31 marzo 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che la vicenda era sovrapponibile ad altre già decise dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito nel 2007. Ha quindi richiamato la motivazione di precedenti pronunce di legittimità del 2025, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, e ha confermato il rigetto dell'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    È stato invocato come base della pretesa di rimborso; la Corte ha però ritenuto infondato il ricorso contro la decisione che aveva riconosciuto l'indebito nella fattispecie concreta, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento.

  • art. 6 d.l. n. 511 del 1988

    Norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica; la Corte richiama la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione come sostituita nel 2007.

  • L. n. 20 del 27/01/1989

    conversione del d.l. n. 511 del 1988

    Richiamata quale legge di conversione della disciplina dell'addizionale sulle accise.

  • direttiva n. 2008/118/CE

    Invocata dalla ricorrente per sostenere la compatibilità/compatibilità temporale della disciplina interna e il divieto di disapplicazione; il ricorso è stato comunque rigettato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata per tutti i motivi dedotti.

  • art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato la motivazione di precedenti conformi per giustificare il rigetto, facendo uso del rinvio alla motivazione di precedenti decisioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando una questione è già stata decisa da pronunce di legittimità intervenute dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, la Corte può rigettare il ricorso mediante richiamo integrale alla motivazione dei precedenti conformi, correggendo la motivazione della decisione impugnata.
  • La proposizione di motivi di ricorso che riproducano pedissequamente le censure già esaminate e respinte nel merito non è sufficiente a scalfire una decisione conforme al sopravvenuto indirizzo della Corte di cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite e deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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