Cassazione Penale, Sentenza n. 36273/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per i semestri: 27/02/2016-14/04/2017, 30/01/2018-30/07/2018 e 30/07/2020-30/01/2021. Il ricorrente ha contestato la valutazione della "pericolosità sociale" e la motivazione del diniego, sostenendo che alcuni comportamenti erano anteriori ai periodi valutati o non idonei a escludere la concessione del beneficio; ha richiamato gli artt. 207 e 288 c.p. e ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il diniego della liberazione anticipata per i singoli semestri, avendo considerato condotte (denuncia/arresto, reati accertati di associazione mafiosa e estorsione, e un grave rapporto disciplinare per aggressione) che dimostrano la mancata adesione all'opera rieducativa. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione è frazionata per semestri ma che violazioni gravi possono riflettersi su semestri antecedenti o successivi se manifestano rifiuto della risocializzazione. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La contravvenzione commessa il 14/02/2017 è stata valutata come indice di mancata adesione all'opera rieducativa, soprattutto perché avvenuta pochi giorni dopo la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari; può influire negativamente sulla valutazione semestrale.
art. 54 Ordinamento Penitenziario
Il requisito per la liberazione anticipata è la prova di partecipazione all'opera di rieducazione; l'unico requisito formale è una condotta attiva che dimostri tale partecipazione, valutata dal magistrato di sorveglianza.
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna
La valutazione della partecipazione all'opera rieducativa deve considerare comportamenti sia in carcere che fuori, l'impegno nel percorso trattamentale e i rapporti corretti con operatori e compagni; può quindi legittimamente tener conto di fatti esterni al carcere.
art. 203 cod. pen.
Riferimento alla nozione di pericolosità sociale; la Corte osserva che la liberazione anticipata non richiede l'assenza di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 203, perché il requisito richiesto è la partecipazione all'opera di rieducazione.
art. 207 cod. pen.
Citato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione generale sulla pericolosità sociale rispetto alla valutazione semestrale e concreta delle condotte.
art. 288 cod. pen.
Citato dal ricorrente nella doglianza sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza violasse tale norma, perché la decisione era adeguatamente motivata e circostanziata.
artt. 416-bis e 629 cod. pen.
Delitti accertati (associazione mafiosa e estorsione) commessi in continuità fino al 2018: la condanna definitiva per tali reati è stata ritenuta elemento probativo della mancata adesione all'opera rieducativa e giustifica il diniego del beneficio per i semestri ricadenti nel periodo di commissione.
Massime di principio
- La liberazione anticipata va valutata per semestri sulla base della concreta partecipazione all'opera di rieducazione, ma violazioni gravi possono influenzare il giudizio anche su semestri diversi se dimostrano un rifiuto della risocializzazione.
- L'assenza di "pericolosità sociale" non è condizione necessaria per ottenere la liberazione anticipata: il requisito sostanziale è la partecipazione all'opera rieducativa.
- Condotte disciplinari gravi, nuove denunce o condanne intervenute nel periodo in esame possono legittimamente determinare il diniego del beneficio se indicano mancata adesione al percorso rieducativo.
- Anche reati di minore gravità (es. contravvenzioni) possono avere rilievo se, per contesto e tempistica, sono sintomo di inefficacia del processo rieducativo.
- Il magistrato di sorveglianza deve motivare specificamente e circostanziare il rapporto tra le condotte contestate e la valutazione negativa della partecipazione all'opera rieducativa; la decisione è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge.
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