Sentenza n. 1553/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del provvedimento attestante le ore di sostegno, recante protocollo n. -OMISSIS- del 20/01/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza scolastica (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza scolastica (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale genitore del minore, ha impugnato il provvedimento con cui erano state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, nonché il P.E.I. relativo all’anno scolastico 2025/2026, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intera frequenza scolastica, indicata nell’epigrafe in 30 ore settimanali e nella parte motiva in 35 ore. La domanda era fondata sulla grave disabilità del minore ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, sul riconoscimento dell’invalidità con indennità di accompagnamento e sulla prescrizione del sostegno in deroga. La ricorrente evidenziava inoltre che lo stesso P.E.I. riconosceva l’opportunità di limitare la presenza scolastica ai momenti di presenza dell’insegnante di sostegno e affermava la necessità di una presenza educativa continuativa, richiedendo un incremento delle ore rispetto alle 18 assegnate. In sede cautelare era stata chiesta l’assegnazione provvisoria del sostegno per l’intero orario scolastico.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione scolastica, in dichiarata esecuzione del decreto presidenziale cautelare adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., aveva disposto il 9 febbraio 2026 l’integrazione delle ore di sostegno. La ricorrente aveva quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state tuttavia poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice ha rilevato l’incoerenza interna dell’azione amministrativa: da un lato, il P.E.I. rappresentava analiticamente il fabbisogno concreto del minore e la necessità di una presenza educativa continuativa; dall’altro, il provvedimento impugnato assegnava soltanto 18 ore settimanali. L’incremento era intervenuto soltanto dopo e in esecuzione della misura cautelare, sicché l’Amministrazione è stata considerata virtualmente soccombente. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata dopo la discussione in camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
La misura cautelare monocratica, eseguita dall’Amministrazione mediante l’integrazione delle ore di sostegno, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
È richiamato quale fondamento della situazione di grave disabilità del minore, rilevante ai fini della richiesta di sostegno in deroga.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adotta, in esecuzione di una misura cautelare, un provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare la probabile fondatezza originaria della domanda anche dopo la dichiarazione di improcedibilità, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione qualora il provvedimento successivamente adottato abbia sostanzialmente riconosciuto la pretesa del ricorrente.
- È incoerente l’azione amministrativa che, pur rappresentando nel P.E.I. il concreto fabbisogno educativo-assistenziale di un alunno con grave disabilità e la necessità di una presenza educativa continuativa, assegni inizialmente un numero di ore di sostegno non coerente con tale accertamento, rendendo necessaria l’integrazione soltanto a seguito di un provvedimento cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →