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Sentenza

Sentenza n. 1651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202402698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno n. 122/2024, che aveva annullato i provvedimenti comunali di annullamento in autotutela del permesso di costruire relativo al recupero abitativo di un sottotetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso della società titolare del permesso di costruire, annullando sia la determina comunale che aveva annullato in autotutela il permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, sia il successivo provvedimento comunale di conferma dell’annullamento. Il TAR aveva ritenuto violato l’art. 21-nonies l. 241/1990, ravvisando difetto di istruttoria e motivazione erronea: il primo annullamento era fondato sull’asserita mancanza di titoli abilitativi per tre finestre a raso falda, mentre il Comune aveva successivamente rinvenuto l’autorizzazione edilizia e ambientale n. 47 del 25 novembre 2002, favorevolmente riscontrata dalla Soprintendenza. Il TAR aveva inoltre rilevato, nel provvedimento di conferma, l’assenza di una compiuta individuazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e della ponderazione delle posizioni consolidate dei destinatari. L’appellante ha chiesto la riforma di tali statuizioni, mentre il Comune si è costituito in senso adesivo all’appello. La società originaria ricorrente ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo che, dopo la sentenza di primo grado, il Comune aveva nuovamente annullato il medesimo permesso di costruire con il provvedimento n. 23876 del 6 maggio 2024, corredato da una successiva rettifica grafica, e che tale nuovo provvedimento era stato confermato dal TAR con sentenza n. 704/2024, oggetto di autonomo appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la sentenza del TAR. Il nuovo annullamento del permesso di costruire, adottato dal Comune nella riedizione del potere e sostitutivo dei precedenti atti annullati dal TAR, ha determinato un assetto provvedimentale nuovo. Pertanto, una decisione sull’illegittimità o legittimità degli atti precedenti non avrebbe potuto procurare all’appellante alcuna utilità concreta, né utilità residua strumentale, morale, risarcitoria o collegata alla conformazione dell’azione amministrativa futura. Il Collegio ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse richiede un accertamento rigoroso e restrittivo: deve essere certo che l’eventuale decisione di merito non possa arrecare alcun vantaggio al ricorrente. Ha richiamato anche l’art. 84 c.p.a., secondo cui fatti o atti univoci sopravvenuti e il comportamento delle parti possono costituire argomenti di prova della carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi, considerata la definizione in rito e l’assenza di opposizione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    La sopravvenienza di fatti o atti univoci può provare la perdita dell’interesse alla decisione, purché risulti in modo rigoroso e certo che la sentenza non possa più procurare alcuna utilità al ricorrente.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La norma è richiamata come parametro della legittimità degli annullamenti d’ufficio del permesso di costruire nel giudizio di primo grado; il Consiglio di Stato non ne esamina il merito, poiché dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo può essere dichiarata soltanto sulla base di un criterio rigoroso e restrittivo, quando sia certo che la decisione di merito non possa arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta o residua, anche strumentale o morale.
  • La riedizione del potere amministrativo mediante un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente può rendere improcedibile l’impugnazione dell’atto originario, quando il nuovo assetto provvedimentale escluda definitivamente qualsiasi utilità derivante dalla decisione sul precedente atto.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento non determina automaticamente la carenza di interesse: occorre verificare in concreto che l’eventuale pronuncia di merito non possa conservare utilità neppure in prospettiva risarcitoria, morale o ai fini della conformazione dell’azione amministrativa futura.
  • L’art. 84 c.p.a. consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, purché tali elementi dimostrino l’inutilità certa e definitiva della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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