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Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa prima classificata, graduatoria e atti di valutazione dell’offerta economica della ricorrente, con domanda di inefficacia del contratto e subentro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha partecipato a una procedura negoziata telematica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per servizi di pronto intervento, manutenzione e riparazione di gruppi elettrogeni. Nel campo dell’offerta economica ha indicato uno sconto dello 0,72%, mentre ha sostenuto successivamente che tale valore rappresentasse il coefficiente moltiplicatore corrispondente a un ribasso del 28%, risultante da un allegato rinvenuto nella busta amministrativa e dagli importi unitari indicati per alcune voci. Ha dedotto: 1) violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, nonché incompetenza e sviamento, perché la commissione avrebbe rimesso la valutazione alla struttura aziendale di compliance; 2) difetto di motivazione e travisamento dei fatti, per avere la commissione recepito acriticamente le valutazioni della compliance senza motivare autonomamente sull’errore materiale; 3) violazione dei principi del risultato, della fiducia, della buona fede e dell’affidamento, difetto di istruttoria e mancata attivazione del soccorso procedimentale, sostenendo che l’errore fosse riconoscibile ictu oculi e rettificabile senza alterare l’offerta; 4) inefficacia del contratto, subentro e, in subordine, risarcimento del danno. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che la lesione fosse già conoscibile dalle comunicazioni e dal verbale relativi alla graduatoria provvisoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: le comunicazioni relative all’apertura delle offerte economiche e il verbale del 6 novembre 2025 non determinavano ancora la lesione definitiva, concretizzatasi con l’aggiudicazione definitiva del 28 gennaio 2026; il ricorso notificato il 27 febbraio 2026 era quindi tempestivo ai sensi dell’art. 120 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto legittima l’interlocuzione tra commissione e struttura di compliance. Quest’ultima aveva svolto una funzione di controllo interno e fornito valutazioni tecniche, mentre la decisione finale era rimasta alla commissione, che aveva fatto proprie quelle considerazioni e motivato il diniego di considerazione dell’allegato richiamando chiarezza della lex specialis, valore dello 0,72% indicato nel documento autogenerato dal portale, divieto di modificare la graduatoria e principio di autoresponsabilità. Il giudice ha escluso che vi fosse stata abdicazione della commissione alle proprie competenze o un difetto di motivazione. Ha inoltre escluso che l’errore fosse un mero errore materiale riconoscibile ictu oculi. La correzione sarebbe stata possibile soltanto sulla base di elementi desumibili dall’offerta stessa, mediante una minima attività interpretativa, non attraverso documenti esterni o chiarimenti successivi. L’equivoco tra coefficiente moltiplicatore e percentuale di ribasso non emergeva chiaramente dal documento di offerta economica; il riferimento agli importi unitari di alcune voci avrebbe richiesto un’incrociata ricostruzione dell’offerta e l’individuazione di una percentuale non dichiarata. Non sussisteva quindi l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio. L’apertura successiva della busta amministrativa, avvenuta dopo la segnalazione dell’errore e dopo la discovery delle offerte, era ultronea rispetto alla fase di presentazione e valutazione delle offerte e non poteva consentire una modifica sostanziale dell’offerta, in quanto ciò avrebbe compromesso l’immodificabilità dell’offerta e la par condicio, permettendo correzioni condizionate dalla conoscenza delle offerte concorrenti. Sono state pertanto respinte anche le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata costituita, liquidate in euro 3.000 ciascuna, oltre accessori; nulla sulle spese nei confronti dell’impresa non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 60 e 120 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nell’ambito del rito appalti.

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine per impugnare l’aggiudicazione è stato ritenuto decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, quale atto lesivo, e il ricorso è stato considerato tempestivo.

  • art. 36, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato ai fini della tempestività del ricorso nel rito relativo alle procedure di affidamento.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Individua la base normativa della procedura negoziata utilizzata per l’affidamento.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento alla verifica dei requisiti dell’operatore potenzialmente aggiudicatario.

  • artt. 1, 2, 5, 101, comma 3, e 107 d.lgs. 36/2023

    Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi del risultato, della fiducia, della buona fede, al soccorso procedimentale e ai poteri della commissione; il giudice ha ritenuto tali principi non idonei a superare il limite dell’immodificabilità dell’offerta e della par condicio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per il difetto di motivazione, ma ritenuto rispettato poiché il verbale esplicitava le ragioni del mancato riconoscimento dell’allegato e dell’errore prospettato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • artt. 121, 122 e 124 c.p.a.

    Invocati per ottenere l’inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento; le relative domande sono state respinte in conseguenza del rigetto dell’impugnazione principale.

Massime di principio

  • Nel rito appalti, gli atti relativi alla graduatoria provvisoria e alla valutazione preliminare delle offerte non determinano necessariamente la decorrenza del termine d’impugnazione quando la lesione definitiva si concretizza soltanto con l’aggiudicazione definitiva; il termine decorre da quest’ultima se gli atti precedenti non rendono ancora stabile e definitiva la lesione.
  • La struttura di compliance interna di una società per azioni, anche a controllo pubblico, può fornire alla commissione di gara approfondimenti e valutazioni tecniche nell’ambito del sistema di controllo interno, purché la decisione finale e l’esercizio delle competenze valutative restino alla commissione, che deve fare proprie le valutazioni con adeguata motivazione.
  • È qualificabile come errore materiale emendabile soltanto l’errore riconoscibile ictu oculi dal documento di offerta e correggibile mediante la mera riconduzione della volontà espressa alla volontà chiaramente desumibile dallo stesso documento, senza ricorrere a elementi esterni o a chiarimenti postumi.
  • Non è emendabile mediante soccorso istruttorio l’indicazione di una percentuale di ribasso che richieda di ricostruire, attraverso documenti diversi dall’offerta economica o mediante un raffronto complesso con altri dati, una diversa e non dichiarata volontà negoziale dell’operatore economico.
  • Nelle procedure con inversione procedimentale, la discovery delle offerte individua il momento oltre il quale non possono essere consentite correzioni sostanziali dell’offerta, poiché la conoscenza delle offerte concorrenti potrebbe rendere la rettifica strategica e violare i principi di immodificabilità dell’offerta, par condicio e concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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