Cassazione Civile, Ordinanza n. 30217/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito sulla base di indici sintomatici di una maggiore capacità contributiva. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la censura relativa alla violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 della L. n. 212/2000; aveva ritenuto privo di specificità il secondo motivo di appello, con cui si lamentava l’omessa disamina di circostanze di fatto e l’erronea valutazione della tracciabilità extra reddituale delle somme; e aveva escluso rilevanza a una decisione favorevole resa in altro giudizio per l’anno d’imposta 2008. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi collegati, la violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: prima, per avere la CTR erroneamente giudicato aspecifico il secondo motivo di appello; poi, in via alternativa, per la nullità della sentenza per la medesima ragione. La ricorrente aveva anche chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018, ma la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente a provare che la definizione riguardasse proprio l’avviso impugnato in questa sede.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché la documentazione prodotta non provava in modo certo che la definizione fiscale riguardasse l’avviso di accertamento oggetto del giudizio. Esaminando poi il merito, ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta ai principi consolidati sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario, poiché il secondo motivo di gravame, valutato nel suo complesso, conteneva una chiara e univoca contestazione della decisione di primo grado, con richiamo degli elementi posti a base dell’accertamento, indicazione delle operazioni finanziarie e deduzione dell’omesso esame delle allegazioni e produzioni documentali. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini il secondo motivo di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario i motivi specifici di appello non richiedono un formalismo rigoroso; è sufficiente un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, delle ragioni di doglianza, ricavabile dall’atto considerato complessivamente. La mancanza di specificità, idonea a determinare inammissibilità, va accertata restrittivamente.
art. 342, primo comma, cod. proc. civ.
Il principio di specificità dell’appello non impone particolari formalità, ma richiede che siano indicati, anche sinteticamente, i punti della decisione impugnati e le ragioni della richiesta di riforma.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, nella specie dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per errori processuali, sempre con riferimento all’erronea valutazione della specificità dell’appello.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come censura di violazione del termine di 60 giorni, ma la questione è stata ritenuta nuova in appello dalla CTR; nel giudizio di cassazione, tuttavia, il punto non è stato decidente nel merito.
art. 3 d.l. n. 119 del 2018
La richiesta di cessazione della materia del contendere fondata sulla definizione della lite è stata respinta per insufficienza della prova documentale circa l’effettiva riferibilità della definizione all’avviso impugnato.
art. 14 disp. prel. cod. civ.
La norma è richiamata per affermare che la disposizione sulla specificità dei motivi di appello, in quanto eccezionale e limitativa dell’accesso alla giustizia, deve essere interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non richiede un formalismo sacramentale: è sufficiente che dall’atto, considerato nel suo complesso, emerga in modo chiaro e univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado e le ragioni della riforma richiesta.
- La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità può essere pronunciata solo quando manchi davvero, o sia assolutamente incerta, la critica specifica alla sentenza impugnata; se le doglianze sono desumibili anche implicitamente dall’insieme dell’atto, l’impugnazione deve essere esaminata nel merito.
- Se la parte invoca la cessazione della materia del contendere per definizione della lite fiscale, grava su di essa l’onere di fornire prova certa e univoca che la definizione riguardi proprio il rapporto o l’atto impugnato nel giudizio pendente.
- La censura di omesso esame di circostanze di fatto può essere veicolata validamente in appello quando l’atto indichi le allegazioni e i documenti trascurati dal primo giudice e spieghi perché essi sarebbero decisivi ai fini della diversa soluzione della controversia.
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