Cassazione Penale, Sentenza n. 8122/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del 13/11/2020 che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività di due sentenze del Tribunale di Milano (16/06/2003, irrevocabile dal 14/06/2007; e 12/12/2001, irrevocabile dal 31/10/2012) e la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 16/06/2003. Le censure dedotte dal difensore riguardavano mancata partecipazione e violazione del diritto di difesa, notifica dell'estratto contumaciale al difensore non titolare (difensore di ufficio Adele De Marinis invece del difensore di fiducia nominato Enrico Battagliese), violazioni degli artt. 159, 175, 178, 179, 670 c.p.p., carenza di motivazione (art.125 c.p.p.), violazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell'art.6 CEDU, nonché violazioni connesse alla disciplina della sostituzione del difensore (art.97 c.p.p.) e alla normativa di restituzione del termine (art.15-bis l. 28/4/2014, n.67).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla sentenza del 16/06/2003, rilevando che l'estratto contumaciale era stato notificato al difensore di ufficio anziché al difensore titolare dell'incarico (difensore di fiducia), in violazione del principio di immutabilità della difesa. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla sentenza n. 6286/03 del 16/6/2003 e ha rinviato gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio sul punto. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo (restituzione nel termine) in quanto subordinato all'accertamento sulla non esecutività del titolo. Ha invece respinto il terzo motivo relativo alla sentenza del 12/12/2001, affermando che l'incidente di esecuzione limita il controllo alla regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo e non consente di riqualificare nullità o profili di illegittimità del processo di cognizione anteriori al giudicato.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen.
Principio di immutabilità della difesa: il difensore originariamente designato rimane titolare dell'incarico anche se momentaneamente sostituito; le notifiche agli atti difensivi devono essere dirette al difensore titolare
art. 159 cod. proc. pen.
Disciplina dell'irreperibilità e delle ricerche per la notifica; la correttezza del decreto di irreperibilità può essere dedotta, ma le eventuali nullità anteriori al giudicato non sono rilevabili nell'incidente di esecuzione
art. 670 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di non esecutività del titolo come rimedio incidentale: la sua proposizione presuppone il difetto di conoscenza legale del provvedimento
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione nel termine: la decisione sulla restituzione è logicamente subordinata all'accertamento sulla non esecutività del titolo
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla partecipazione dell'imputato al procedimento e alle formalità di giudizio; impugnazioni dedotte sotto il profilo delle violazioni procedurali
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto un adeguato livello di motivazione; la Corte valuta se la motivazione sia carente rispetto alle censure mosse
art. 15-bis, comma 1, legge 28/04/2014 n.67
Norma citata in relazione alla restituzione nel termine: la restituzione è prevista salvo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o abbia volontariamente rinunciato a comparire
art. 24 e art. 111 Cost.
Garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo evocati per valutare l'effettività della tutela difensiva
art. 6 CEDU
Tutela del giusto processo e diritto a un processo equo; evocato in relazione alla mancata informazione in lingua comprensibile e all'assistenza di un difensore
Cass. pen., Sez. Unite, 11/11/1994 (principio di giurisprudenza)
Precedente che afferma l'equiparazione sostanziale della difesa d'ufficio a quella di fiducia e ribadisce il principio dell'immutabilità del difensore titolare
Cass. n. 25256 del 13/11/2003
"alloré sia stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia o sia stato designato un difensore di ufficio, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non può essere intesa come revoca implicita della designazione"
Ulteriore pronuncia di legittimità che conferma: la mancata comparizione non equivale a revoca; il difensore originario resta titolare e si procede alla sostituzione temporanea ai sensi dell'art.97 c.p.p.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali destinati alla difesa deve essere effettuata al difensore titolare dell'incarico; la notifica al difensore temporaneamente sostituente può rendere invalida la notificazione e giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.
- Il principio di immutabilità della difesa implica che la mera sostituzione temporanea non comporta la revoca dell'incarico: il difensore originario rimane titolare e torna automaticamente in carica cessata la causa della sostituzione.
- Nell'incidente di esecuzione il giudice è limitato al controllo della regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo; nullità o vizi del processo di cognizione anteriori al giudicato non sono in linea di massima rimediabili con l'incidente di esecuzione.
- La declaratoria di non esecutività richiede l'accertamento del difetto di conoscenza legale; la restituzione nel termine richiede invece una discrepanza tra conoscenza legale ed effettiva della decisione ed è pertanto subordinata all'accertamento sulla non esecutività del titolo.
- In presenza di errori di notifica o di notifiche eseguite al difensore non titolare, la via corretta è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice dell'esecuzione riesamini la questione alla luce del principio dell'immutabilità della difesa.
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