Cassazione Penale, Sentenza n. 24525/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per i reati di rapina e tentata estorsione. Il difensore deduceva vizio di motivazione: la persona offesa avrebbe riferito che il ricorrente era rimasto in disparte durante l'aggressione e l'episodio si sarebbe svolto in luogo buio e isolato, elementi che secondo la difesa escluderebbero la percezione dell'asportazione di chiavi e telefono e il contributo del ricorrente. Si assumeva altresì la mancanza di elementi idonei a ritenere la partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione (refurtiva ritrovata sulla persona del correo; dichiarazioni della signora Bilbili ritenute non decisive) e si chiedeva il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. per ruolo marginale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. La motivazione dell'ordinanza impugnata è ritenuta logicamente coerente: emergeva che il ricorrente aveva attratto la persona offesa nell'imboscata, aveva dato un contributo significativo alla rapina e aveva partecipato alla trattativa relativa all'estorsione; a sostegno vi erano la narrazione della persona offesa (ritenuta attendibile), il rinvenimento della refurtiva nella disponibilità del correo e dichiarazioni etero-accusatorie. La doglianza sull'attenuante ex art. 114 c.p. è ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; qui indicato come modalità processuale adottata per la trattazione del ricorso.
artt. 110, 628 cod. pen.
Richiamati in relazione alla rapina e al concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che la valutazione sulla consistenza delle prove rimane prerogativa dei giudici di merito e che la Cassazione può esaminare la coerenza e la logicità della motivazione, non rivedere il merito probatorio.
art. 56, 629 cod. pen.
Richiamati in relazione alla partecipazione al reato e alla fattispecie di estorsione; la decisione evidenzia come il quadro indiziario (narrazione della persona offesa, rinvenimento della refurtiva, dichiarazioni etero-accusatorie) sia ritenuto sufficiente a sostenere la gravità indiziaria.
art. 114 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per ottenere un'attenuante per ruolo marginale; la Corte ritiene la doglianza infondata avendo il giudice di merito rilevato un ruolo non marginale del ricorrente nella rapina e nella trattativa estorsiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata (qui euro 3.000) alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione, in materia di impugnazioni avverso misure cautelari, non rivede l'apprezzamento probatorio di merito ma verifica la logicità e l'aderenza della motivazione rispetto alle fonti di prova.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare è necessario censurare specifici profili di travisamento o carenza logica della motivazione; mere richieste di rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- Quando la vittima fornisce una narrazione credibile e coerente e vi sono elementi materiali (es. refurtiva nella disponibilità di coautori) e dichiarazioni etero-accusatorie, il quadro indiziario può risultare sufficiente a giustificare la gravità indiziaria.
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti per ruolo marginale richiede prove concrete e non può basarsi su deduzioni alternative non corroborate dagli elementi di contesto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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