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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 2689/2025 emesso in data 25.11.2025 e notificato il 25.2.2026 con cui la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino in data 25.8.2025 e il consequenziale provvedimento di revoca del visto d’ingresso disposto in data 27.8.2025, nella parte in cui richiamati a fondamento del rigetto impugnato.

Giustizia amministrativa202600705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con richiamo alla revoca del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti, tra cui la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e la revoca del visto d’ingresso. Ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, l’illegittimità del diniego per non avere l’Amministrazione considerato la sua buona fede, l’avvenuta assunzione da parte di un diverso datore di lavoro mentre il nulla osta originario era efficace, il positivo inserimento lavorativo e sociale e il fatto che la mancata formalizzazione del rapporto con il datore originario fosse dipesa da una causa non imputabile allo straniero, ossia la cancellazione dell’impresa. Il ricorrente aveva inoltre chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio della dichiarazione attestante il venir meno della disponibilità del datore originario, senza ricevere risposta, e aveva comunicato in sede procedimentale di essere stato assunto da altro datore dal 5 febbraio 2025. La censura ha riguardato anche l’omesso bilanciamento degli interessi, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l’adozione automatica e meccanicistica della revoca del nulla osta e del diniego del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso presentasse elementi di fondatezza. Ha rilevato che, in presenza di buona fede dello straniero, di assunzione da parte di un diverso datore di lavoro durante la validità del nulla osta e di una causa non imputabile al lavoratore per la mancata formalizzazione del rapporto originario, la posizione dello straniero merita tutela. L’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare il positivo inserimento lavorativo ed economico-sociale, esaminare la documentazione relativa al nuovo rapporto di lavoro e svolgere un concreto bilanciamento degli interessi, anziché procedere automaticamente alla revoca del nulla osta e al diniego del permesso. Il TAR ha richiamato anche la circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, relativa al rilascio di un permesso per attesa occupazione quando la mancata formalizzazione del rapporto dipenda da cause non riconducibili allo straniero. Ha ravvisato inoltre un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti, mentre non risultavano profili di pericolosità a carico del ricorrente. L’istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e ordine all’Amministrazione di procedere, in contraddittorio con il ricorrente, a un motivato riesame della situazione per verificare i presupposti del rilascio del permesso di soggiorno. L’ulteriore trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026; le spese sono state rinviate alla definizione della fase di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha adottato una misura di sospensione con ordine di riesame.

  • Circolare del Ministero dell’Interno 20 agosto 2007, n. 3836

    la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro

    La circolare costituisce un indirizzo amministrativo coerente con la tutela dello straniero in buona fede quando la mancata formalizzazione del rapporto originario dipenda da cause a lui non imputabili.

Massime di principio

  • Quando uno straniero, in costanza di un nulla osta efficace, sia assunto da un diverso datore di lavoro e la mancata formalizzazione del rapporto con il datore originario dipenda da una causa non imputabile al lavoratore, l’Amministrazione non può applicare automaticamente e meccanicisticamente la revoca del nulla osta e il diniego del permesso di soggiorno, ma deve valutare concretamente la posizione soggettiva dello straniero.
  • Nel decidere sulla permanenza in Italia dello straniero che abbia documentato un rapporto di lavoro sopravvenuto, l’Amministrazione deve svolgere un effettivo bilanciamento tra l’interesse pubblico al rispetto della disciplina sull’ingresso per lavoro e l’interesse del lavoratore alla continuità del soggiorno, valorizzando la buona fede e il positivo inserimento economico e sociale.
  • L’assenza di profili di pericolosità dello straniero e il rischio di perdita del rapporto di lavoro e dell’inserimento sociale possono integrare, rispettivamente, elementi rilevanti nel bilanciamento cautelare e un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della sospensione degli effetti del diniego.
  • In presenza di una valutazione amministrativa automatica e non adeguatamente ponderata, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del diniego e ordinare all’Amministrazione un motivato riesame in contraddittorio con l’interessato, senza sostituirsi ad essa nella decisione finale sul rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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