Cassazione Civile, Ordinanza n. 04818/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1978 e il 1986, assumendo di avere subito un danno per la tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie sul compenso spettante agli specializzandi. Il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione e la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello, ritenendo decorso il termine decennale di prescrizione dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di norme eurounitarie, costituzionali e codicistiche, sostenendo che il dies a quo non potesse essere fissato al 27 ottobre 1999 perché, fino almeno al 2011, vi sarebbero state incertezze sulla natura dell’azione, sulla giurisdizione, sulla legittimazione passiva e sul termine prescrizionale; chiedevano inoltre, sostanzialmente, il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione di un orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sugli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento soggettivamente residuo dello Stato. La Corte ha aggiunto che le doglianze dei ricorrenti non si confrontavano realmente con tale giurisprudenza e che non ricorrevano i presupposti per rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, al risarcimento ex art. 96, co. 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di denuncia della violazione di legge richiamato dai ricorrenti per censurare la decisione sul dies a quo della prescrizione.
art. 2934 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto azionato.
art. 2935 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la decorrenza della prescrizione.
art. 2938 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in materia di rilevabilità della prescrizione.
art. 2947 c.c.
Evocato dai ricorrenti come disciplina della prescrizione del risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È considerata dalla Corte la norma che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato e dal cui ingresso in vigore decorre il termine decennale di prescrizione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della pretesa al compenso degli specializzandi.
art. 10 Cost.
Evocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate per il tardivo recepimento delle direttive.
art. 5 Trattato CEE
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’obbligo dello Stato di conformarsi al diritto comunitario.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto eurounitario.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Evocato dai ricorrenti a supporto delle censure eurounitarie.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dai ricorrenti come parametro di effettività della tutela giurisdizionale.
Direttiva CEE 82/76
Direttiva relativa al compenso degli specializzandi, la cui tardiva trasposizione è posta a fondamento della domanda risarcitoria.
Direttiva CEE 75/363
Direttiva relativa al compenso degli specializzandi, richiamata come fonte del preteso inadempimento statale.
Direttiva 93/16/CEE
Evocata dai ricorrenti nel quadro del preteso ritardo di recepimento delle direttive sugli specializzandi.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato dalla Corte per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni per lite temeraria/abuso del processo, in presenza di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 260 del 1958, art. 4
Richiamato per affermare che l’errata evocazione di un diverso organo statuale è mera irregolarità sanabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento della Cassazione già consolidato e il ricorrente non offre critiche idonee a rimetterlo in discussione.
- Per il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie sugli specializzandi medici, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che rende definitivo l’inadempimento residuo dello Stato.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non rilevano, in via ostativa, eventuali incertezze sulla qualificazione dell’azione, sulla giurisdizione o sulla legittimazione passiva, quando il danneggiato poteva comunque attivarsi anche stragiudizialmente e chiedere, se del caso, il regolamento di giurisdizione.
- L’eventuale erronea evocazione in giudizio di un organo statuale diverso dal soggetto effettivamente tenuto non impedisce, di regola, la valida instaurazione del rapporto processuale ed è sanabile se il destinatario sostanziale della pretesa è lo Stato.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere respinta quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza interna consolidata e non emergono profili nuovi o dubbi interpretativi effettivi.
- L’orientamento sul dies a quo della prescrizione dei diritti degli specializzandi è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite, rafforzando la stabilità del principio e la non decisività di censure meramente dissenzienti.
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