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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 215-2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.03.2025 nel procedimento avente rg 32-2024 non appellata e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati nel titolo, oltre alle spese di lite. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, la cui attribuzione economica l’Amministrazione era tenuta a eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario è procedibile, nei confronti della pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine fissato nella decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • L’inerzia dell’Amministrazione, che si costituisca solo formalmente e non contesti la spettanza o l’azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario deve adottare tutti gli atti necessari per l’integrale esecuzione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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