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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20850/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al ricorrente un avviso di accertamento con cui gli contestava la responsabilità personale e solidale per IRES, IRAP e IVA rideterminati in capo a un'associazione sportiva dilettantistica per l'anno 2011, assumendo che l'ente fosse in realtà un organismo solo fittiziamente senza scopo di lucro e sostanzialmente operante come attività commerciale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo l'associazione una società di fatto o irregolare, equiparabile a una s.n.c. irregolare, e quindi affermando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i membri, anche di quelli che non avessero agito in nome e per conto dell'ente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi del processo tributario, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su un titolo di responsabilità diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento, che richiamava la responsabilità ex art. 38, secondo periodo, c.c.; 2) violazione degli artt. 2247 e 2697 c.c., per avere ritenuto esistente una società di fatto senza prova dell'esteriorizzazione del vincolo sociale; 3) violazione dell'art. 38 c.c., per avere applicato ai membri di un'associazione non riconosciuta i principi propri delle società di fatto o irregolari, affermandone la responsabilità solidale e illimitata per debiti tributari dell'ente senza accertare atti di gestione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito i secondi due motivi. Ha rilevato che l'avviso di accertamento aveva contestato la responsabilità personale e solidale del ricorrente ai sensi dell'art. 38, secondo periodo, c.c. per le obbligazioni tributarie dell'associazione, ma non aveva mai prospettato l'esistenza di una società di fatto né la responsabilità derivante dalla mera partecipazione a un sodalizio di fatto. La CTR, invece, aveva deciso sulla base di un titolo di responsabilità diverso da quello posto a fondamento dell'atto impositivo, violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata come base del primo motivo di ricorso per vizio processuale

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può porre a base della decisione un titolo di responsabilità diverso da quello dedotto nell'atto impositivo

  • art. 38, secondo periodo, c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità personale e solidale contestata nell'avviso di accertamento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per i motivi di violazione di legge

  • art. 2247 c.c.

    invocato per contestare la sussistenza di una società di fatto

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di ripartizione dell'onere della prova sull'esistenza della società di fatto

  • art. 38 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare l'estensione ai membri di associazione non riconosciuta della responsabilità propria delle società di fatto o irregolari

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    indicato insieme all'art. 384 c.p.c. come base della cassazione con rinvio

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    richiamato per la cassazione con rinvio e per il vincolo al principio di diritto

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il procedimento tributario e il rinvio nel giudizio di legittimità

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel rinvio

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento delimita il thema decidendum: l'Ufficio non può in giudizio fondare la pretesa su ragioni nuove e diverse da quelle esplicitate nell'atto impositivo, e il giudice non può decidere sulla base di un titolo di responsabilità non contestato nell'avviso.
  • La corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera anche quando la controversia riguarda la responsabilità per debiti tributari di un soggetto collegato a un ente: se l'atto impositivo fonda la pretesa su una specifica norma o qualificazione giuridica, il giudice non può sostituirla con un diverso inquadramento fattuale o giuridico.
  • Quando l'accertamento fiscale contesta la responsabilità personale e solidale di un soggetto per debiti di un ente, l'esistenza di un diverso schema giuridico presupposto dalla decisione impugnata deve risultare dalla contestazione amministrativa; in mancanza, la decisione che vi si fondi viola i limiti del contraddittorio.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per vizio processuale che travolge la base giuridica della decisione, i motivi ulteriori fondati su questioni di merito possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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