Cassazione Civile, Ordinanza n. 38488/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso tre verbali di contestazione per sosta senza esposizione del titolo di pagamento in area soggetta a parcheggio a pagamento, ritenuta violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f), C.d.S. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ma compensato le spese per la peculiarità della materia e per la qualità del ricorrente. In appello il soccombente sulle spese lamentava l'illegittimità e la carenza di motivazione della compensazione. Il Tribunale ha confermato la decisione sulle spese, valorizzando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di illegittimità dell'ordinanza istitutiva dei parcheggi a pagamento e ritenendo tale incertezza idonea a giustificare la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 8, C.d.S., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che il contrasto giurisprudenziale richiamato non sussistesse e che fosse erronea l'interpretazione del riparto dell'onere probatorio, richiamando un precedente di legittimità favorevole alla propria tesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva fondato la compensazione delle spese sul presupposto normativo della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tale da integrare una ragione idonea alla compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., e non sulla soluzione nel merito della questione sostanziale. Inoltre, la motivazione della compensazione è stata considerata ampia, comprensibile e non illogica, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità del potere discrezionale esercitato sul punto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. f), C.d.S.
Norma richiamata come base dei verbali di accertamento per sosta senza titolo di pagamento.
art. 7, comma 8, C.d.S.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il riparto dell'onere probatorio in tema di parcheggi a pagamento e legittimità dell'ordinanza comunale presupposta.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere un diverso riparto dell'onere della prova rispetto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Utilizzato dal giudice d'appello come base per compensare le spese in presenza di contrasto giurisprudenziale e di oggettiva incertezza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata come riferimento della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alla compensazione delle spese.
Cass. n. 18575/2014
Citata quale precedente favorevole alla tesi secondo cui l'amministrazione dovrebbe provare la delibera escludente l'obbligo di aree di sosta gratuite nelle vicinanze.
Cass. n. 14980/2013
Citata dal giudice d'appello quale precedente che poneva invece a carico dell'opponente l'onere di dedurre e provare l'illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento.
Cass. n. 17424/2003
Richiamata sul principio per cui la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo per motivazione palesemente illogica.
Cass. n. 9262/2006
Richiamata nel medesimo senso sulla limitata sindacabilità della compensazione delle spese in cassazione.
Cass. n. 14563/2008
Richiamata nel medesimo senso sulla insindacabilità della compensazione, salvo illogicità manifesta.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione contro la compensazione delle spese è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma mira soltanto a contestare in astratto la ricorrenza del presupposto posto a base della decisione.
- La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia palesemente illogica, incomprensibile o meramente apparente.
- La presenza di un contrasto giurisprudenziale su una questione rilevante del giudizio può integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
- In tema di impugnazione di verbali per sosta a pagamento, la censura sulla ripartizione dell'onere della prova non consente di superare l'inammissibilità del ricorso quando la sentenza impugnata abbia fondato la decisione sulle spese su una motivazione autonoma e diversa dalla soluzione del merito della questione sostanziale.
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