Cassazione Penale, Ordinanza n. 11342/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Deduceva: 1) vizi in ordine all'elemento soggettivo del reato, contestando il dolo dell'evasione; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il primo e il terzo motivo riproponessero censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette e prive di illogicità manifesta, mentre il secondo motivo era inammissibile perché non dedotto in appello e comunque fondato su valutazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata dedotta in appello e richiedeva valutazioni di fatto estranee al giudizio di legittimità nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già decise dai giudici territoriali con motivazione congrua, specifica e logicamente coerente.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando richieda accertamenti fattuali non compiuti nei gradi di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del fatto né delle risultanze probatorie, salvo vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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