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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4562/2023 del 20 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202505937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4562/2023, relativa al pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4562/2023, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscergli la somma di 2.000 euro mediante carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre interessi. Dedotta l'inerzia dell'amministrazione, ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva fornito elementi impeditivi e non aveva eseguito il giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di un'astreinte calcolata in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato; è previsto quale limite massimo il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre la penalità di mora e richiede che la relativa misura sia determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua, nell'organizzazione ministeriale, la struttura e il dirigente cui può essere affidato l'incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione condannata, non accompagnata da elementi ostativi all'esecuzione del giudicato, giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la misura sia funzionale a compulsare l'adempimento e non produca una sproporzionata locupletazione del privato.
  • In assenza di diversa indicazione, l'astreinte decorre dal termine assegnato all'amministrazione per adempiere e cessa il giorno dell'adempimento spontaneo, anche se tardivo e anche dopo l'insediamento del commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'amministrazione di adempiere: fino all'effettiva sostituzione possono concorrere il potere dell'amministrazione titolare e quello del commissario nominato dal giudice.
  • Per rispettare il criterio della non manifesta iniquità, la penalità di mora deve essere assoggettata a un tetto massimo; nel caso deciso, tale limite è stato fissato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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