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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza - Art. 109, comma 5, TUIR

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa in euro 210.724,00. L'accertamento comprendeva il recupero di costi ritenuti riferibili a operazioni inesistenti o comunque privi dei requisiti di inerenza, certezza e determinabilità, tra cui fatture per euro 129.880,00 emesse dalla ditta C.E. Decorazioni, ulteriori costi per euro 10.625,00, nonché maggiori ricavi presunti per euro 55.975,00 derivanti da versamenti e prelevamenti bancari non adeguatamente giustificati. Il contribuente ha contestato anche la quantificazione delle riprese, la reale esecuzione dei subappalti, la validità delle fatture, le movimentazioni bancarie e la deducibilità delle spese telefoniche, di arredamento, ristorazione e delle indennità chilometriche. In precedenza, i giudici tributari avevano annullato l'avviso per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la Corte di Cassazione ha però cassato tale decisione, ritenendo che la norma non fosse applicabile in assenza di accesso presso i locali dell'impresa, essendosi l'Ufficio limitato a un questionario e a indagini bancarie.

La decisione

In sede di riassunzione, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto non provata l'effettività delle prestazioni fatturate dalla ditta C.E. Decorazioni, valorizzando la genericità delle fatture, l'assenza o insufficienza dei pagamenti documentati, l'inadeguatezza dei flussi finanziari rispetto al debito dichiarato, la mancata produzione di contratti e documentazione di cantiere e l'assenza di elementi che attestassero l'effettiva presenza della subappaltatrice. È stato riconosciuto soltanto un importo di euro 6.500,00, con conseguente conferma del recupero dei costi per euro 123.388,00. Sono stati inoltre confermati i maggiori ricavi derivanti dalle movimentazioni bancarie non giustificate, poiché il contribuente non ha identificato con precisione i beneficiari dei prelevamenti né dimostrato la natura dei versamenti. Sono stati confermati anche i costi non inerenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, in particolare le spese telefoniche a uso promiscuo, le indennità chilometriche riferite a beni non iscritti tra i cespiti e le spese eccessive per mobili e ristorazione sostenute in concomitanza con il matrimonio del figlio. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, TUIR

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

    La deducibilità richiede che il costo sia collegato all'attività produttiva di reddito e che ne siano dimostrate effettività, certezza e determinabilità. Sono stati ritenuti non inerenti i costi telefonici promiscui, le indennità chilometriche relative a beni non iscritti nei cespiti e le spese di mobilio e ristorazione non adeguatamente giustificate.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine dilatorio previsto dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine dilatorio si applica alle verifiche fiscali eseguite mediante accesso presso i locali destinati all'esercizio dell'attività. Non si applica, secondo la Cassazione, quando l'Ufficio procede soltanto mediante questionari e indagini bancarie senza accesso esterno.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che sono estranei all'attività.

    Versamenti e prelevamenti bancari non adeguatamente spiegati possono essere presunti ricavi non contabilizzati. Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita alle singole operazioni, della loro irrilevanza reddituale o dell'identità dei beneficiari.

  • Art. 63, D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo la cassazione con rinvio, consentendo al giudice di rinvio di esaminare le questioni non decise nei precedenti gradi.

  • Art. 53 Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il richiamo alla capacità contributiva non supera, da solo, le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie o la ripresa di costi privi di prova; occorre dimostrare concretamente l'errore dell'accertamento o la provenienza non reddituale delle somme.

  • Art. 1350 Codice civile

    La controversia ha richiamato la forma degli atti relativi ai contratti di subappalto. Tuttavia, l'assenza di un contratto scritto non è stata decisiva da sola: il contribuente avrebbe dovuto fornire comunque elementi documentali e finanziari idonei a provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo d'impresa non è sufficiente la fattura: occorre dimostrare che la prestazione sia stata effettivamente eseguita, inerente all'attività, certa e determinabile, anche mediante contratti, ordini, rapporti di cantiere, pagamenti tracciabili e documentazione tecnica.
  • In presenza di fatture generiche o emesse da un soggetto fiscalmente inattendibile, l'Amministrazione può contestare l'effettività dell'operazione sulla base di presunzioni convergenti; il contribuente deve fornire una prova concreta e non meramente dichiarativa.
  • Il regime di contabilità semplificata riduce gli adempimenti contabili, ma non esonera il contribuente dall'onere di provare i pagamenti e la reale esecuzione delle operazioni contestate.
  • Le indagini bancarie possono fondare l'accertamento di maggiori ricavi: per superare la presunzione occorre giustificare analiticamente ogni versamento e prelevamento, indicando origine, destinazione e beneficiario delle somme.
  • Le spese promiscue, personali o non collegate a beni e attività dell'impresa sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente dimostri il concreto collegamento con l'attività produttiva e, quando necessario, la quota effettivamente professionale.
  • Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone una verifica con accesso presso i locali dell'impresa; un controllo documentale o bancario svolto senza accesso non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso per mancato rispetto di tale termine.

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