Ordinanza n. 343/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del bando di concorso del 7 agosto 2024, limitatamente alla parte in cui, all’art. 11, comma 2, restringe irragionevolmente la priorità di scelta della sede ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore affetti da grave handicap; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 novembre 2025 recante «Assunzione dei vincitori del 2 concorso risultati assegnatari di sede» e dell’allegato elenco, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente la sede richiesta di Lecce nonostante la priorità, assegnandogli, all’opposto, la sede di L’Aquila; - dell’elenco della assegnazione uffici del 5 dicembre 2025, nella parte in cui il ricorrente viene destinato al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila e non presso la sede di Lecce; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso, nella parte relativa alla priorità nella scelta della sede, e atti di assegnazione della sede di L’Aquila anziché di Lecce
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il bando di concorso del 7 agosto 2024, limitatamente all’art. 11, comma 2, nella parte in cui limita la priorità di scelta della sede prevista dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore affetti da grave handicap. Ha inoltre impugnato il provvedimento di assunzione dei vincitori assegnatari di sede del 28 novembre 2025, il relativo elenco e l’elenco di assegnazione degli uffici del 5 dicembre 2025, contestando la mancata attribuzione della sede di Lecce, richiesta in ragione della priorità rivendicata, e l’assegnazione al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila. In camera di consiglio sono emerse, da un lato, possibili profili di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e, dall’altro, l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenuta prima facie non fondata perché la controversia riguarda un atto autoritativo inserito nella sequenza del procedimento concorsuale, con cui l’amministrazione ha formato la graduatoria aggiornata sulla base dei titoli individuali rilevanti per la precedenza nella scelta delle sedi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, con riserva di ogni più approfondito esame nella fase di merito, non prima facie fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché è stato impugnato un atto autoritativo della procedura concorsuale relativo alla formazione della graduatoria aggiornata e all’attribuzione della precedenza nella scelta delle sedi. Tuttavia, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, valorizzando la previsione del bando che limita la priorità nella scelta della sede, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, ai casi di assistenza al coniuge e al figlio minore. Il TAR ha inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità derivanti dalla mancata notifica dell’atto introduttivo ad almeno un controinteressato, senza definirli in via conclusiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104
La previsione del bando che limita la priorità nella scelta della sede ai casi di assistenza al coniuge e al figlio minore è stata ritenuta, nella fase cautelare, idonea a escludere la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa del ricorrente.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la controversia concernente un atto autoritativo inserito nella sequenza di una procedura concorsuale e relativo alla formazione della graduatoria aggiornata sulla base dei titoli individuali per la precedenza nella scelta delle sedi rientra, prima facie, nella giurisdizione amministrativa.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, sulla base dell’esame sommario proprio della fase cautelare, la disciplina del bando appare coerente con la limitazione normativa della priorità nella scelta della sede e non risulta quindi integrato il fumus boni iuris.
- La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato può determinare un profilo di inammissibilità dell’impugnazione, da verificare nella sede propria senza che ciò imponga necessariamente la definizione della questione nella fase cautelare.
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