Regolamento (UE) 2017/1550
Regolamento delegato (UE) 2017/1550 della Commissione, del 14 luglio 2017, che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1076 con un nuovo allegato dedicato al Sud Africa. L’obiettivo è adeguare il regime di accesso al mercato UE per i prodotti originari sudafricani alla luce dell’Accordo di partenariato economico UE-SADC, applicato provvisoriamente dal 10 ottobre 2016. Il testo non introduce un autonomo regime sostanziale, ma rinvia al trattamento previsto nell’APE SADC e rende applicabili al Sud Africa gli articoli da 9 a 20 del regolamento base.
Aggiunge al regolamento (UE) 2016/1076 un allegato specifico che disciplina il regime di accesso al mercato nell'UE per i prodotti originari del Sud Africa nell'ambito dell'APE UE-SADC.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione europea di prodotti originari del Sud Africa, limitatamente al regime di accesso al mercato previsto dal regolamento (UE) 2016/1076 e dall’Accordo di partenariato economico UE-SADC. L’allegato inserito precisa che per il Sud Africa si applicano le disposizioni degli articoli da 9 a 20 del regolamento 2016/1076. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regime di accesso al mercato per i prodotti originari del Sud Africa
Il regolamento delegato (UE) 2017/1550 modifica il regolamento (UE) 2016/1076 inserendo un allegato specifico per il Sud Africa. L’intervento si colloca nel quadro dell’Accordo di partenariato economico UE-SADC, applicato provvisoriamente dal 10 ottobre 2016, e serve ad allineare il trattamento doganale dei prodotti sudafricani alle nuove disposizioni convenute tra le parti.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) 2016/1076, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 22, che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiungere allegati relativi ai regimi di accesso al mercato dei paesi ACP. Il considerando centrale chiarisce che le precedenti disposizioni commerciali pertinenti sono state sostituite da quelle dell’APE UE-SADC, rendendo necessario un adeguamento del testo europeo di applicazione.
Contenuto dell'allegato V
L’allegato V, introdotto dal regolamento delegato, reca la rubrica "Dazi doganali dell’UE sui prodotti originari del Sud Africa". Esso stabilisce che i prodotti originari del Sud Africa sono importati nell’UE secondo il trattamento previsto per tale paese nell’allegato I dell’APE SADC, come definito dall’articolo 24, paragrafo 2, di tale accordo.
Inoltre, l’allegato chiarisce che al Sud Africa si applicano gli articoli da 9 a 20 del regolamento (UE) 2016/1076. Ciò significa che il regime sudafricano non è disciplinato in modo totalmente autonomo, ma tramite integrazione e rinvio alle disposizioni operative già contenute nel regolamento base.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Integrazione del regolamento (UE) 2016/1076
L’articolo 1 aggiunge al regolamento (UE) 2016/1076 l’allegato V, destinato a definire il regime di accesso al mercato applicabile all’importazione nell’UE di prodotti originari del Sud Africa.
Rinvio al trattamento tariffario dell'APE SADC
L’allegato V stabilisce che i prodotti originari del Sud Africa sono importati nell’UE conformemente al trattamento previsto per tale paese nell’allegato I dell’APE SADC, come definito dall’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo accordo.
Applicazione degli articoli 9-20 al Sud Africa
L’allegato V precisa che gli articoli da 9 a 20 del regolamento (UE) 2016/1076 si applicano al Sud Africa, con conseguente estensione delle regole operative e delle condizioni previste da tali disposizioni al regime sudafricano.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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