Cassazione Penale, Sentenza n. 17544/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza del 27/11/2018 che autorizzava l'uso di un computer messo in sicurezza. Il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato il non luogo a provvedere ritenendo che, essendo il detenuto ristretto in regime ex art.41-bis Ord. pen., non sussistesse configurabilità di un diritto soggettivo tale da giustificare il reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art.35-bis Ord. pen. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) con riferimento agli artt.666 c.p.p. (comma secondo) e 35-bis (settimo comma) Ord. pen., sostenendo che il regime di custodia non eliminava l'interesse del detenuto all'ottemperanza dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando due errori di diritto nel decreto impugnato: a) il Magistrato ha dichiarato il non luogo a provvedere senza spiegare perché il regime di custodia cautelare ex art.41-bis sarebbe incompatibile con la richiesta di esecuzione dell'ordinanza; b) ha deciso de plano senza fissare l'udienza in contraddittorio, violando il principio del contraddittorio. La Corte ha affermato che il reclamo relativo all'esecuzione di un diritto soggettivo (come quello riconosciuto dall'ordinanza) deve essere trattato con il rimedio di cui all'art.35-bis Ord. pen. e che il provvedimento assunto de plano è viziato da nullità. Ha quindi annullato il decreto impugnato e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari, che dovrà procedere nel contraddittorio e valutare la richiesta secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
art.41-bis Ordinamento penitenziario
Il regime di custodia previsto dall'art.41-bis non è di per sé causa automatica di esclusione del diritto soggettivo riconosciuto con ordinanza; la Corte ha ritenuto che il mero status detentivo non possa giustificare, senza motivazione, la dichiarazione di non luogo a provvedere.
art.666, comma secondo, codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di esecuzione e ai rimedi; la Corte ha ritenuto comunque necessario esaminare la pretesa nel contraddittorio se si tratta di un diritto soggettivo.
art.35-bis, Ord. pen. (settimo comma richiamato)
Regime del reclamo giurisdizionale contro provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria: la Corte ha affermato che, quando è in gioco un diritto soggettivo riconosciuto, il rimedio di cui all'art.35-bis è quello corretto e deve essere trattato nel contraddittorio.
art.35, comma 1, n.5, Ord. pen.
Il reclamo generico ex art.35, comma 1, n.5, tutela interessi generici e non diritti soggettivi; la Corte distingue tra reclamo giurisdizionale per diritto soggettivo (art.35-bis) e reclamo generico non soggetto a tutela giurisdizionale.
art.69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Riferimento giurisprudenziale: unitamente ad art.35-bis individua il reclamo giurisdizionale volto a tutelare pregiudizi concreti e attuali derivanti da comportamenti dell'amministrazione penitenziaria.
art.606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dal ricorrente per contestare la decisione del Magistrato di sorveglianza.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; contiene disposizioni applicabili alla presentazione degli atti in Cassazione.
Massime di principio
- Il fatto che un detenuto sia ristretto in regime di custodia cautelare o speciale (es. art.41-bis) non esclude automaticamente la sussistenza di un diritto soggettivo già riconosciuto da un provvedimento giudiziario; il giudice deve motivare ogni correlazione negativa tra regime detentivo e diritto vantato.
- Quando il reclamo riguarda l'esecuzione di un diritto soggettivo (anche se non espressamente previsto dalla legge), il rimedio corretto è il reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art.35-bis Ord. pen. e la controversia va decisa nel contraddittorio delle parti.
- Il Magistrato di sorveglianza è tenuto a qualificare correttamente lo strumento giuridico attivato dal detenuto: se non sussiste diritto soggettivo il reclamo può essere ricondotto al reclamo generico (art.35, comma 1, n.5), altrimenti va trattato come reclamo giurisdizionale.
- Le decisioni adottate de plano, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sono affette da nullità rilevabile d'ufficio e comportano annullamento in sede di legittimità.
- In presenza di una ordinanza favorevole al detenuto, eventuali richieste di nomina di commissario ad acta per la sua esecuzione non possono essere rigettate automaticamente per il solo status di detenzione; è necessaria una valutazione motivata e il rispetto del principio del contraddittorio.
- Se il giudice omette di procedere secondo le regole del contraddittorio o non motiva adeguatamente l'incompatibilità invocata, la decisione è vulnerabile e può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
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