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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla Sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Teramo - RG 1758 /2023, avente ad oggetto Retribuzione Professionale Docente.

Giustizia amministrativa202500338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo relativa alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere le differenze dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre agli accessori di legge. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato documentazione attestante l'avvenuto compimento delle attività esecutive. La ricorrente ha successivamente confermato che la sentenza era stata eseguita, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Non ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha compensato integralmente le spese tra le parti, rilevando che l'accredito delle differenze retributive era stato disposto con cedolino straordinario dell'agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 30 luglio 2025, quando le attività esecutive erano già state poste in essere dall'Amministrazione. Ha inoltre considerato che la ricorrente aveva comunicato tardivamente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, soltanto in prossimità della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente nel corso del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: la regolazione delle spese può tenere conto del fatto che l'attività esecutiva era già stata avviata, o sostanzialmente completata, prima della notificazione e del deposito del ricorso.
  • La comunicazione tardiva, da parte del ricorrente, dell'intervenuta esecuzione del giudicato e della conseguente cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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