Cassazione Civile, Ordinanza n. 11293/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale con cui l'Amministrazione contestava a una società operante nel settore edilizio la fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di un processo verbale di constatazione e di elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. Dopo il rigetto in primo grado e un primo intervento di cassazione con rinvio, il giudizio è stato riassunto dalle ex socie della società estinta. Nel ricorso per cassazione esse hanno dedotto cinque censure: 1) nullità della sentenza della CTR per motivazione mancante o apparente; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, oltre a violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su prove inidonee e non avesse correttamente interpretato la sentenza di rinvio; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente, in relazione all'asserita mancata considerazione dell'assenza di personale e mezzi dell'emittente delle fatture, delle dichiarazioni prodotte dalla società e di una sentenza penale; 4) violazione delle norme sull'efficacia del giudicato penale nel processo tributario, per non avere attribuito rilievo assolutorio a una sentenza penale favorevole al legale rappresentante; 5) violazione dei principi del giusto processo, della parità delle armi e della proporzionalità, per asserita mancata valutazione equa del materiale probatorio e delle difese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, osservando che la CTR aveva motivato in modo comprensibile e sufficiente il proprio convincimento, fondato sulla mancata prova da parte della contribuente dell'effettivo svolgimento dei lavori e del pagamento del corrispettivo, nonché sulla dimostrata assenza di struttura imprenditoriale dell'emittente delle fatture. La Corte ha ribadito che, in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione provi anche per presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente l'onere di provare la loro effettiva esistenza; tale onere non può essere assolto con la sola fattura o con la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. Ha inoltre affermato che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né delle prove, e che la sentenza penale assolutoria non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario, potendo solo essere valutata come elemento di prova. Il ricorso è stato quindi respinto e la parte ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la nullità perché la CTR aveva comunque espresso la ratio decidendi.
artt. 132 e 156 c.p.c.
Invocati per dedurre nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte ritiene la motivazione esistente e comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di requisiti della motivazione, senza ravvisare violazioni.
art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo di nullità, senza rilievo decisivo autonomo.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla motivazione; la Corte li reputa non violati.
art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso come norma di collegamento con i motivi per cassazione nel processo tributario.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Parametro del motivo di nullità della sentenza e del procedimento.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per contestare il riparto dell'onere probatorio e l'uso delle presunzioni; la Corte conferma che, provata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva, incombe al contribuente la prova contraria.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1992
Richiamato in tema di IVA e di accertamento delle operazioni fatturate.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito forza di prova legale a elementi che non l'hanno.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Parametrata alle censure di violazione di legge proposte con più motivi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 652 c.p.
Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato penale assolutorio; la Corte esclude l'automatica estensione al processo tributario.
art. 654 c.p.
Richiamato nel motivo sul giudicato penale; la Corte ribadisce che non opera automaticamente nel contenzioso tributario.
art. 6 CEDU
Richiamato per denunciare violazione del giusto processo e della parità delle armi; la Corte non ravvisa alcuna lesione.
art. 5 Trattato sull'Unione Europea, par. 4
Evocato sotto il profilo di proporzionalità; non incide sulla decisione perché la censura è reputata meramente rivolta al merito.
art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per ribadire che nel processo tributario sono ammesse le presunzioni semplici e che il giudice non può recepire acriticamente l'esito del processo penale.
art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la deducibilità dei costi; la sola esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità non bastano.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi, anche se sintetica: non è nulla se dà conto delle ragioni per cui la prova offerta è ritenuta inidonea.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa; le censure su motivazione, prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire una diversa lettura del merito.
- La sentenza penale irrevocabile, anche assolutoria, non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza insieme agli altri elementi di prova.
- Le doglianze fondate su violazioni dei principi del giusto processo o della parità delle armi non possono essere accolte se, in concreto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e non individuano un preciso vizio processuale.
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