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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05397/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falso ideologico del privato in atto avente a oggetto dichiarazioni sostitutive. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 483 c.p. e contestava l'elemento soggettivo del reato, ma la censura è stata ritenuta indeterminata e aspecifica, perché sviluppata in termini astratti e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma riproponeva rilievi già disattesi in appello e prospettava una questione non consentita in sede di legittimità; inoltre il diniego risultava adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ulteriori elementi favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    rectius, art. 483 cod. pen.

    Norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico o destinato a essere recepito in atti aventi efficacia probatoria; la Corte richiama il profilo dell'elemento soggettivo, ma rileva che la censura difensiva è generica e non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Norma richiamata nel capo di imputazione e nella sentenza di appello in relazione alle dichiarazioni sostitutive, quale contesto normativo del falso contestato.

  • art. 583 c.p.

    violazione dell'art. 583 cod. pen. (rectius, art. 483 cod. pen.)

    Riferimento erroneo contenuto nel motivo di ricorso, corretto dalla Corte come mero refuso, essendo la norma pertinente l'art. 483 c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni astratte o prive di collegamento con il decisum sono inammissibili.
  • La censura sull'elemento soggettivo del falso non è scrutinabile quando si risolve in una mera contrapposizione apodittica rispetto alla motivazione di merito, se questa è completa e congrua.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indica, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o ostativi, come i precedenti penali e l'assenza di aspetti positivamente valutabili.
  • In cassazione non è consentito riproporre senza novità questioni già respinte in appello, se non nei limiti in cui si evidenzi un vizio specifico della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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