Cassazione Penale, Ordinanza n. 19945/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli meramente ripetitivi rispetto ai motivi di appello e già adeguatamente confutati dalla sentenza di secondo grado. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 10/06/2024. Per una di esse i motivi riguardavano la conferma della responsabilità penale; per entrambe erano dedotte anche doglianze sulla riqualificazione del fatto in tentato furto e su profili sanzionatori, con richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi riproponevano in modo meramente reiterativo questioni già prospettate in appello e già puntualmente esaminate e respinte nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo come richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure che insistono su responsabilità, riqualificazione del fatto e trattamento sanzionatorio devono contenere specifiche ragioni di critica alla decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze già esaminate non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei termini previsti dalla decisione.
Come è indicizzato
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