Cassazione Penale, Sentenza n. 29051/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un difensore, nell’interesse del condannato, aveva chiesto alla Procura di Catania la rateizzazione della pena pecuniaria; il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza ritenendo mancante la prova dell’indigenza e, successivamente, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché il difensore non aveva allegato una procura specifica per la fase esecutiva. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge: secondo il ricorrente, per la procedura prevista dall’art. 660, comma 2, c.p.p. non sarebbe necessaria una nuova procura, poiché l’ordine di esecuzione deve essere notificato anche al difensore che ha assistito l’imputato nel giudizio di cognizione, in difetto di nomina per la fase esecutiva. Si sosteneva inoltre l’analogia con la disciplina dell’art. 656, comma 5, c.p.p., già interpretata nel senso dell’operatività della nomina difensiva della cognizione anche nella fase esecutiva, al fine di evitare decadenze.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento relativo alla rateizzazione della pena pecuniaria, la disciplina dell’art. 660, comma 2, c.p.p. è sovrapponibile, quanto a testo e ratio, a quella dell’art. 656, comma 5, c.p.p.: in entrambi i casi l’ordine di esecuzione deve essere notificato al condannato e al difensore nominato per la fase esecutiva oppure, se tale nomina manca, al difensore che lo ha assistito nel giudizio di cognizione. Ne consegue che il magistrato di sorveglianza ha errato nel dichiarare inammissibile l’opposizione per mancanza di procura, poiché il difensore della cognizione era legittimato a proporla senza nuova nomina. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio sull’istanza alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 660, comma 2, c.p.p.
"l'ordine di esecuzione sia notificato al condannato e al difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio"
La norma è interpretata nel senso che consente la notifica anche al difensore della fase di cognizione quando manchi una nomina specifica per l’esecuzione, senza necessità di nuova procura.
art. 656, comma 5, c.p.p.
La disciplina viene assunta come termine di raffronto e come regola interpretativa estensibile alla rateizzazione della pena pecuniaria; la deroga alla regola generale vale per agevolare istanze da proporre in termini brevi ed evitare decadenze.
art. 96, comma 2, c.p.p.
"la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore..."
La nomina difensiva resa nella fase di cognizione resta circoscritta a quella fase e non si estende automaticamente alla distinta fase esecutiva.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva, che è autonoma e distinta, salvo espressa previsione normativa.
- Quando una disposizione sulla fase esecutiva prevede la notifica dell’ordine di esecuzione al difensore della cognizione in mancanza di nomina per l’esecuzione, non è richiesta una nuova procura per l’atto introduttivo del procedimento esecutivo.
- Le discipline processuali che perseguono la finalità di consentire la tempestiva proposizione di istanze soggette a termini ristretti devono essere lette in modo coerente con tale ratio, evitando interpretazioni che producano decadenze non necessarie.
- La deroga alla regola generale sulla necessità di una specifica nomina difensiva opera solo quando il testo normativo e la ratio della disposizione la giustificano espressamente o in modo chiaramente assimilabile.
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