Sentenza del 06/07/2020 n. 13823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha applicato lo studio di settore (XXXXX) relativo al codice di attività (XXXXX) (altre attività connesse all'informatica) accertando ricavi pari a Euro 29.146,00 per l'anno 2004. Il contribuente impugnò l'atto sostenendo, in cinque motivi di ricorso per cassazione, la nullità e carenza di motivazione della decisione delle Commissioni di merito, la mancata ricostruzione della fattispecie concreta e la presunta inversione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), nonché insufficiente valutazione degli elementi indiziari utilizzati per l'applicazione dello studio di settore, con particolare riferimento alla non adattabilità dello standard alla sua realtà (crisi del settore clienti e obsolescenza dei cespiti).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale abbia correttamente richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (sent. 26638/2009) sul carattere presuntivo semplice degli studi di settore e sull'importanza del contraddittorio. È stato inoltre osservato che la astratta applicabilità dello specifico studio di settore non era stata contestata in modo specifico dal ricorrente, per cui l'Ufficio non era gravato dall'onere di dimostrare ulteriormente la sussumibilità. Le doglianze sulla insufficienza della motivazione sono state respinte alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n.5; il vizio dedotto non rientrava nei nuovi limiti di sindacato di legittimità. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (Euro 4.100,00) e indicazione della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
Costituzione, articolo 111, comma 6
Richiamata nelle censure relative al diritto a un giudice e alla motivazione delle sentenze; la Corte ha esaminato la questione nel quadro della sufficienza della motivazione ma non ha ravvisato vizio costituzionale.
Codice di procedura civile, articolo 132, comma 2, n.4
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il richiamo a un precedente conforme sia un modo idoneo di motivare quando esiste identità fattuale.
Disposizioni di attuazione del C.P.C., articolo 118, comma 1 (testo applicabile)
la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e della ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi
Il nuovo testo, applicabile al processo introdotto il 16 settembre 2009, ammette la motivazione per riferimenti a precedenti; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla massima delle Sezioni Unite quando vi sia identità delle fattispecie.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36, comma 2, n. 4
Norma processuale tributaria richiamata nelle doglianze sulla motivazione e sul sindacato di legittimità; la Corte ha affermato che le regole modificate sull'art. 360 c.p.c. si applicano anche al giudizio di cassazione in materia tributaria.
Sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 26638/2009
la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici ... deve far parte della motivazione dell'accertamento l'esposizione delle ragioni per cui i rilievi del destinatario siano stati disattesi. Il contribuente ha la piu' ampia facolta' di prova ... e il giudice puo' liberamente valutare tanto l'applicabilita' degli standard quanto la controprova offerta dal contribuente
Principio di riferimento: gli studi di settore sono presunzioni semplici la cui forza deriva anche dal contraddittorio e dalla motivazione dell'accertamento; il contribuente ha ampia possibilità di fornire controprove.
Decreto Legge n. 33 del 1993, articolo 62-bis, convertito con L. n. 427 del 1993
Norma che ha introdotto l'accertamento standardizzato e gli studi di settore; richiamata a supporto della portata degli studi di settore.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 (modifica art. 360 c.p.c.)
La riforma ha ristretto il sindacato di legittimità in tema di motivazione limitando il vizio deducibile in cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; la Corte ha applicato tale limite anche nel processo tributario.
Cassazione, Sez. U., 8053/2014
Ha chiarito che le modifiche dell'art. 360 c.p.c. si applicano anche al ricorso contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, confermando l'applicabilità dei nuovi limiti di sindacato.
Codice civile, articolo 2697
Norma sull'onere della prova; la Corte ha valutato le censure di inversione dell'onere alla luce del fatto che l'applicabilità concreta dello studio non era stata tempestivamente contestata dal contribuente.
DPR 115/2002, articolo 13, comma 1-quater
Richiamato relativamente all'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato da versare dal ricorrente.
Massime di principio
- Gli studi di settore sono presunzioni semplici: la loro efficacia probatoria dipende anche dal contraddittorio e dalla motivazione dell'accertamento; l'ufficio deve giustificare il rigetto delle osservazioni del contribuente.
- Se il contribuente non contesta specificamente l'applicabilità di uno studio di settore sin dal primo grado, il giudice di merito non è obbligato a fornire una ulteriore motivazione sull'astratta sussumibilità e l'Ufficio non deve dimostrarla ex novo in cassazione.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è oggi molto limitato: sono censurabili l'assenza totale di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto insanabile tra affermazioni, o l'omesso esame di un fatto decisivo che, se valutato, avrebbe cambiato l'esito.
- Il contribuente che intende contrastare l'applicazione dello studio di settore deve produrre in sede di merito prove concrete e specifiche (es. dati economici del settore, documentazione sulla obsolescenza dei cespiti, contratti e perdite) e sollevare la questione chiaramente fin dal primo grado.
- La mera enunciazione generica di mancanza di motivazione o di insufficienza degli indizi non è sufficiente in cassazione; occorre indicare un fatto storico decisivo omesso e dimostrare che la sua valutazione avrebbe mutato il giudizio.
- Richiamare sentenze di legittimità è spesso sufficiente per motivare la decisione del giudice di merito quando sussista identità fra le fattispecie concrete; tuttavia il riferimento deve essere pertinente e le ragioni del richiamo devono risultare dagli atti.
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