Cassazione Penale, Sentenza n. 28446/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il gravame con cui Attanasio chiedeva la riforma del decreto che aveva respinto la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'improcedibilità era stata motivata dal Tribunale con due ragioni: (1) mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte competente (l'Ufficio finanziario) e (2) mancato assolvimento del contributo unificato dovuto per il giudizio. Il ricorrente contestava entrambe le ragioni, sostenendo che, essendo detenuto, aveva adempiuto alla notifica chiedendo all'ufficio matricola della casa circondariale la trasmissione delle copie e richiamando giurisprudenza che ritiene equivalente tale richiesta alla notifica; inoltre deduceva che l'omissione del pagamento del contributo unificato non può comportare l'improcedibilità del ricorso poiché nessuna norma lo prevede e ciò lederebbe il principio dell'effettività del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato in rito. Ha affermato che, per il detenuto, l'obbligo di notificare all'ufficio finanziario è validamente assolto mediante richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di trasmettere le copie del ricorso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.4, n.5045/2010 e n.52872/2016). Ha inoltre stabilito che il mancato assolvimento del contributo unificato non giustifica la dichiarazione di irricevibilità o improcedibilità dell'opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002, posto che nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia lo prevede e che una tale valutazione sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di effettività del diritto di difesa (richiamata la sentenza Sez.4 n.6875/2021). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia)
L'obbligo di notifica all'ufficio finanziario previsto da questa norma, per il ricorrente detenuto, è considerato assolto mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di trasmettere le copie; la mancata produzione diretta della notifica non giustifica automaticamente l'improcedibilità.
Normativa sul contributo unificato (spese di giustizia)
Non esiste norma nel testo unico delle spese di giustizia che imponga l'irricevibilità o l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato per il mancato versamento del contributo unificato; dichiarare irricevibile il ricorso in tal caso è abnorme.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010; Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016; Sez.4, n. 6875 del 13/01/2021
La giurisprudenza afferma che per i detenuti la richiesta all'ufficio matricola è equipollente alla notifica all'ufficio finanziario e che i tribunali non possono dichiarare l'irricevibilità dell'opposizione ex art.99 DPR 115/2002 per mancato versamento del contributo unificato, alla luce del principio di effettività del diritto di difesa.
Principio costituzionale di effettività del diritto di difesa
Viene invocato per sostenere che meccanismi procedurali o interpretazioni formali non possono ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di difesa (ad es. dichiarare improcedibile un ricorso per mancato versamento del contributo unificato senza base normativa).
Massime di principio
- Per il detenuto la richiesta all'ufficio matricola di trasmissione delle copie del ricorso è considerata valida come notifica all'ufficio finanziario: conservare e produrre documentazione dell'ufficio matricola è essenziale.
- La mancata produzione immediata della prova di notifica non deve essere automaticamente intesa come motivo di improcedibilità: il giudice deve valutare se l'adempimento sia stato comunque validamente effettuato mediante mezzi equivalenti.
- Il mancato pagamento del contributo unificato non costituisce di per sé motivo normativamente previsto per dichiarare l'irricevibilità o l'improcedibilità dell'opposizione ex art.99 DPR 115/2002; impugnazioni basate su tale motivo possono essere annullate per violazione del diritto di difesa.
- Se si riceve un provvedimento di improcedibilità per queste ragioni, conviene documentare tempestivamente ogni atto di notifica effettuato tramite l'istituto penitenziario e sollevare il vizio procedurale richiamando la giurisprudenza di legittimità.
- In situazioni analoghe valutare comunque soluzioni pratiche: se possibile versare il contributo unificato o chiedere l'esonero/ristoro per evitare contestazioni formali, ma preservare parallelamente i mezzi di impugnazione documentali e giuridici.
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