Cassazione Penale, Sentenza n. 22142/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Cremona (art. 444 c.p.p.) che aveva inflitto all\'imputato la pena di 2 mesi di reclusione per il reato di cui all\'art. 590-bis c.p. (fatti commessi a Crema il 12/10/2017), lamentando l\'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in violazione dell\'art. 22 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all\'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) comporta l\'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non concordate dalle parti, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cremona affinché valuti e si pronunci sull\'applicazione della sospensione della patente.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La Corte conferma che la sentenza emessa ai sensi dell\'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) obbliga il giudice ad applicare anche le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato, indipendentemente dall\'accordo tra le parti.
art. 590-bis cod. pen.
Norma penalmente rilevante del reato per cui l\'imputato è stato condannato; la condanna per tale reato può comportare, se previsto dalla legge speciale, l\'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
art. 22 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Riferimento normativo richiamato dal ricorso in relazione alle sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha ritenuto che la sospensione della patente, prevista dal codice della strada quando il fatto lo impone, debba essere valutata e, se dovuta, applicata anche nella sentenza di patteggiamento.
art. 222 Codice della Strada
La Corte richiamando la giurisprudenza ha osservato che alcune sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada (quali quelle dell\'art. 222 e affini) conseguono di diritto alla sentenza penale e non richiedono un ulteriore accertamento di responsabilità penale.
Giurisprudenza (Sez. Un. n. 21369/2019, Sez. Un. n. 8488/1998, Sez. 2 n. 49461/2013, Sez. 4 n. 36868/2007)
Richiamo ai precedenti della Corte che hanno stabilito l\'ammissibilità del ricorso per cassazione contro omissioni nella previsione di sanzioni amministrative in sentenze di patteggiamento e il principio per cui tali sanzioni devono essere applicate d\'ufficio dal giudice anche se non concordate dalle parti.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato, anche se le parti non le hanno menzionate nell\'accordo.
- L\'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria in sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione; il ricorso è ammissibile ai sensi dell\'art. 606 c.p.p. quando si censura tale omissione.
- La sospensione della patente per reati connessi alla circolazione rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che devono essere valutate e, se del caso, disposte dal giudice di merito su rinvio della Cassazione.
- Le sanzioni amministrative accessorie conseguono alla sentenza in quanto effetto di diritto e non richiedono un nuovo accertamento di responsabilità penale separato.
- Se la Cassazione annulla per omissione limitatamente alla mancata applicazione dell\'accessorio, il giudice di rinvio deve esaminare la sussistenza e la proporzionalità della sanzione amministrativa nel concreto caso di specie.
- Chi propone il ricorso (anche il Procuratore generale) può chiedere l\'annullamento con rinvio; l\'esito usuale è che la Corte ordini al giudice di merito di valutare e applicare la sanzione amministrativa omessa se ritenuta dovuta.
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