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Sentenza

Sentenza n. 11759/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202407325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'unico precedente penale, costituito da una condanna per omicidio colposo commesso molti anni prima, fosse episodio isolato, risalente e non idoneo a dimostrare pericolosità o mancata integrazione. Ha inoltre invocato l'art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992, secondo cui la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna, e ha lamentato l'omessa considerazione della complessiva condotta, della lunga residenza e dell'inserimento economico e sociale in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto inconferente il richiamo all'art. 6 della legge n. 91/1992, poiché tale disposizione riguarda la cittadinanza per matrimonio prevista dall'art. 5, mentre la controversia concerne la naturalizzazione per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f). La residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla cittadinanza, essendo la concessione espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione. Il giudice ha ritenuto adeguato il supporto istruttorio e sufficiente la motivazione del diniego, che valorizzava la particolare gravità dell'omicidio colposo quale condotta incidente sul bene della vita e indicativa del grado di adesione ai valori di solidarietà, diligenza e rispetto dell'incolumità altrui. Sebbene l'omicidio colposo non costituisca reato automaticamente ostativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), la sua rilevanza può essere valutata discrezionalmente nel giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente. Il decorso del tempo non elimina automaticamente il rilievo del fatto storico e la riabilitazione penale, pur considerata dall'Amministrazione, non produce automatismo favorevole nella naturalizzazione: essa elimina conseguenze penali residue, ma non impedisce la valutazione amministrativa del fatto ai fini dell'interesse pubblico. Il TAR ha inoltre escluso che la lunga residenza e l'inserimento economico-sociale fossero sufficienti, trattandosi di presupposti ordinari o preliminari, non di elementi tali da imporre la concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica estrinseca di istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, ragionevolezza e assenza di travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione; la decisione implica un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione individua reati automaticamente ostativi riferiti ai delitti non colposi; l'omicidio colposo non rientra tra tali cause automatiche, ma può comunque essere valutato come elemento significativo nel giudizio discrezionale di naturalizzazione.

  • art. 6, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna

    Secondo la sentenza, la previsione opera nella diversa fattispecie della cittadinanza per matrimonio disciplinata dall'art. 5 e non determina, nella cittadinanza per residenza ex art. 9, un automatismo favorevole; la riabilitazione non impedisce la valutazione amministrativa del fatto storico.

  • art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina la cittadinanza per matrimonio, alla quale il giudice riconduce la specifica disciplina dell'art. 6 invocata dal ricorrente.

  • art. 589, comma 1, c.p.

    La condanna per omicidio colposo, pur non essendo automaticamente ostativa alla naturalizzazione, può assumere rilievo nel giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'adesione ai valori fondamentali della convivenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, anche una condanna per omicidio colposo, pur non rientrando tra i reati automaticamente ostativi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, può essere valutata come elemento significativo nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sulla compiuta integrazione nella comunità nazionale.
  • Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non elimina automaticamente la rilevanza di una condotta penalmente rilevante nel procedimento di concessione della cittadinanza, poiché la valutazione amministrativa del fatto storico è autonoma rispetto alla valutazione penale della responsabilità.
  • Nella naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, la riabilitazione penale non produce automaticamente il diritto alla cittadinanza e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico riabilitato, purché tale valutazione sia adeguatamente motivata e non manifestamente irragionevole.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, dell'assenza di travisamento e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione prognostica dell'Amministrazione con una propria valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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