Cassazione Penale, Ordinanza n. 16579/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così gli effetti della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di primo grado di un'imputata per tentato furto aggravato. Avverso tale sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto intrinsecamente generico, perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. In ogni caso, la ricorrente ha sollecitato una nuova valutazione di profili rimessi al merito, in particolare la graduazione della pena, e ha riproposto la questione del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., già disattesa in appello con motivazione ritenuta congrua. La Corte ha quindi considerato il ricorso inammissibile sia per genericità sia perché diretto a censure non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.
Richiamati come base della condanna confermata in appello per tentato furto aggravato nelle forme indicate dagli articoli contestati.
artt. 132 e 133 c.p.
Indicati come parametri che guidano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione e graduazione della pena.
art. 62, n. 4, c.p.
Menzionato come attenuante speciale il cui mancato riconoscimento è stato censurato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta reiterativa e non confrontata con la motivazione di appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a enunciazioni generiche, senza una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito entro i criteri legali e con motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- La doglianza sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è inammissibile quando riproduca mere censure già prospettate in appello senza misurarsi con le ragioni espresse nella decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di motivazione del tutto illogica.
- La reiterazione di motivi d'appello senza specifica critica alla motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa l'onere di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
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