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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24896/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 08/04/2021 su due motivi: (1) violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 217 della legge fallimentare (I. fall.), contestando l'attribuzione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2) che richiede dolo specifico) in assenza di adeguati elementi che dimostrino la consapevolezza del "prestanome" circa lo stato delle scritture e la finalizzazione al procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; inoltre lamenta l'omessa considerazione della possibile configurazione della bancarotta semplice (art. 217) quando l'elemento soggettivo sarebbe stato ricostruibile anche come colpa o negligenza; (2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte distrettuale abbia motivato in modo apodittico l'esistenza del dolo specifico necessario per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione di libri e scritture). Ha rilevato l'insufficienza della motivazione circa la conoscenza reale e concreta dello stato delle scritture da parte del "prestanome" e l'omessa valutazione della configurabilità della bancarotta semplice. Per tali vizi, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame, con precisazione dei principi di diritto da rispettare nella rivalutazione probatoria.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2) legge fallimentare (I. fall.)

    La Corte distingue tra la prima parte (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico volto a procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori, e la seconda ipotesi che richiede solo dolo generico (consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renda impossibile la ricostruzione).

  • art. 217 legge fallimentare (I. fall.)

    La bancarotta semplice può integrarsi anche con colpa o negligenza nell'omessa tenuta delle scritture; la Corte ha richiamato la necessità di valutare se la condotta sia più correttamente qualificabile come semplice piuttosto che fraudolenta, se manca prova del dolo specifico.

  • art. 219, u.c., legge fallimentare (I. fall.)

    Richiamata in relazione alla circostanza attenuante prevalente sulla pluralità dei fatti di bancarotta riconosciuta in primo grado; utilizzata nella valutazione delle pene e delle circostanze.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Citando la norma in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione del diniego non adeguatamente sviluppata.

  • art. 224 legge fallimentare (I. fall.)

    Richiamata dalla giurisprudenza per distinguere la responsabilità penale (dolo/colpa) dalla responsabilità civile e dalle sanzioni amministrative per gli amministratori; utile a contestualizzare la differente soggettività richiesta per le fattispecie.

  • art. 2392 e ss. cod. civ.

    Richiamati come quadro normativo civilistico di responsabilità degli amministratori, distinti dalla responsabilità penale che richiede specifiche prove dell'elemento soggettivo.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta documentale (prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2) è necessario dimostrare il dolo specifico: non basta la sola carenza di scritture, occorre prova o indizi concreti della finalizzazione a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori.
  • La qualifica di "prestanome" non determina automaticamente la responsabilità per bancarotta fraudolenta: è necessario provare che il prestanome avesse consapevolezza reale e concreta dello stato delle scritture o della condotta degli amministratori di fatto.
  • In mancanza di elementi idonei a provare il dolo specifico, il giudice deve valutare l'eventuale ricaduta nella fattispecie della bancarotta semplice (art. 217), la quale può essere integrata anche da dolo generico o da colpa/negligenza.
  • La valutazione del dolo va compiuta mediante un corretto ragionamento inferenziale e motivazioni che colleghino i fatti alle conclusioni: motivazioni apodittiche o meccanicistiche sono viziabili in Cassazione.
  • Se la motivazione è viziata, la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, impartendo i principi di diritto da seguire ma lasciando alla corte di merito la valutazione autonoma del compendio probatorio, purché eviti i vizi indicati.

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