Sentenza del 16/09/2020 n. 19286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha notificato un avviso di accertamento che ha disconosciuto la deducibilità di una minusvalenza (Euro 9.070.000,00) relativa alla partecipazione nella francese (---) S.A., ritenendo che la svalutazione civilistica del 2003 e la successiva minusvalenza realizzata con la cessione del 2004 fossero determinate dalla distribuzione di utili dalla controllata, utili esclusi dalla tassazione ai sensi del regime "madre-figlia" (DPR 917/1986, art.96-bis). La contribuente ha sostenuto che la svalutazione derivasse invece da rischi/accantonamenti per bonifica ambientale e che la minusvalenza fosse deducibile in base alla disposizione transitoria del D.Lgs. 344/2003, art.4, comma 1, lett. d) (deducibilità delle svalutazioni riprese a tassazione nei periodi 2002-2003 se realizzate entro i due periodi successivi). In sede di merito le Commissioni tributarie hanno valutato le prove contabili e peritali, ritenendo più credibile l'ipotesi che la svalutazione fosse collegata alla distribuzione di dividendi derivanti dalla vendita di un immobile della partecipata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della (---) S.p.A. confermando la decisione che aveva dato ragione all'Agenzia rendendo applicabile il divieto di deduzione previsto dall'art.96-bis, comma 5, del DPR 917/1986 alle minusvalenze determinate da distribuzione di utili esenti nel regime madre-figlia, anche quando tali utili siano prodotti dopo l'acquisto della partecipazione se derivano dalla cessione di beni che già facevano parte del patrimonio della partecipata al momento dell'acquisto. Ha inoltre escluso l'applicazione della disposizione transitoria del D.Lgs. 344/2003, art.4, lett. d), alle minusvalenze di cui al citato art.96-bis, comma 5, per difetto di ratio. La Corte ha però accolto la richiesta subordinata della società relativa all'applicazione dello ius superveniens (D.Lgs. 158/2015) e ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione alle sanzioni, rinviando la quantificazione delle stesse alla CTR in diversa composizione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR, articolo 96-bis
"Gli utili distribuiti ... non concorrono alla formazione del reddito ... per il 95 per cento"; "le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo"
L'art.96-bis, comma 5, stabilisce l'indeducibilità assoluta della quota di minusvalenza imputabile alla distribuzione di utili esenti ai sensi del regime madre-figlia; applicata anche se gli utili sono prodotti dopo l'acquisto della partecipazione quando derivano dalla vendita di beni che già facevano parte del patrimonio della partecipata al momento dell'acquisto.
Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, articolo 4, comma 1, lettera d)
"le svalutazioni ... riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003"
Norma transitoria introdotta per evitare effetti penalizzanti della nuova participation exemption sulle svalutazioni riprese a tassazione; la Corte ha ritenuto che la ratio della norma non valga per le minusvalenze già assolutamente indeducibili ai sensi dell'art.96-bis, comma 5.
Direttiva 90/435/CEE (madre-figlia), articolo 4, comma 2
La direttiva lasciava agli Stati membri la facoltà di escludere la deducibilità delle minusvalenze derivanti da distribuzione di utili; questa facoltà è stata esercitata dall'Italia e giustifica la differenziazione di trattamento riconosciuta dalla Corte.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973/1976? (richiamati: artt. 61 e 66 Tuir)
Artt. 61 e 66 (richiamati dall'art.96-bis) disciplinano la determinazione del 'valore minimo' delle partecipazioni e la modalità di calcolo della diminuzione patrimoniale; la Corte valuta che, anche se il criterio storico-patrimoniale è rilevante, l'art.96-bis impedisce comunque la deducibilità quando la quota è attribuibile a dividendi esenti.
Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, articolo 1
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione del valore patrimoniale e della rilevanza fiscale delle svalutazioni nei bilanci antecedenti; non altera l'applicabilità dell'art.96-bis.
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 15
Modifica sanzionatoria (ius superveniens) applicata in concreto dalla Corte per rideterminare la misura minima della sanzione nei confronti della società (riduzione del minimo edittale dal 100% al 90% della maggior imposta dovuta).
Massime di principio
- Le minusvalenze (da svalutazione o da realizzo) derivanti, anche pro quota, dalla distribuzione di utili esclusi dalla tassazione ai sensi del regime madre-figlia (art.96-bis Tuir) sono assolutamente indeducibili ai fini IRES; la transitoria disciplina della participation exemption non estende la deducibilità a tali casi.
- Se i dividendi esenti derivano dalla vendita di beni che già facevano parte del patrimonio della partecipata al momento dell'acquisto della partecipazione, una quota della minusvalenza realizzata dalla madre è riconducibile a tale distribuzione e quindi assoggettata al divieto di deduzione dell'art.96-bis, comma 5.
- Il contribuente ha l'onere di dimostrare, con elementi probatori concreti e quantificati, che la svalutazione è stata determinata da fattori diversi (es. costi di bonifica): mere relazioni che attestino rischi senza quantificazione non sono sufficienti.
- La disposizione transitoria (D.Lgs. 344/2003, art.4) è stata concepita per casi di svalutazioni la cui rilevanza fiscale era stata rimandata dal previgente sistema; non opera per minusvalenze che erano già indeducibili per legge prima della riforma.
- Sul piano processuale, questioni di diritto comunitario non vanno rimesse alla Corte di Giustizia se il giudice nazionale ritiene la questione non rilevante o ritiene di poter applicare una interpretazione chiara (acte claire) del diritto interno in rapporto al diritto UE.
- Relativamente alle sanzioni tributarie, lo ius superveniens favorevole (modifiche normative successive) può essere applicato in sede di legittimità se la relativa istanza è stata adeguatamente proposta e dedotta nel processo.
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