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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32975/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca nei confronti di un soggetto, con successiva iscrizione di ipoteca giudiziale sulla quota di immobile già trasferita all’ex coniuge nell’ambito di una separazione consensuale. In seguito, la banca avviava esecuzione sull’immobile e l’ex coniuge concludeva una transazione con l’istituto, pagando una somma per liberare il bene dall’ipoteca. Sulla base di una scrittura privata con cui l’altro coniuge si era impegnato a garantire e manlevare l’ex coniuge da ogni somma eventualmente pagata a causa dell’ipoteca, veniva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di quanto versato. Il soccombente proponeva opposizione, respinta in primo grado e in appello. In cassazione articolava due motivi: con il primo sosteneva che l’iscrizione ipotecaria era illegittima perché successiva all’annotazione della convenzione di separazione, e che l’ex coniuge avrebbe dovuto reagire giudizialmente contro la banca anziché transigere; con il secondo deduceva violazione dei doveri di buona fede e correttezza, anche in relazione all’art. 1227 c.c., per avere l’ex coniuge rinunciato ad azioni contro la banca e così aggravato il pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la questione dell’opponibilità dell’atto traslativo era stata solo parzialmente affrontata dalla sentenza impugnata e, soprattutto, che il ricorrente introduceva in cassazione una questione nuova, non scrutinabile perché richiedente accertamenti di fatto; ha inoltre osservato che il trasferimento del bene inserito negli accordi di separazione non integra una convenzione matrimoniale, ma un contratto atipico regolato dal diritto comune. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente non aveva censurato la ratio autonoma della sentenza d’appello secondo cui i diritti del ricorrente verso la banca restavano comunque salvi e non pregiudicati dalla condotta dell’ex coniuge. In presenza di una decisione sorretta da più rationes autonome, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure dirette alle altre. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 162 c.c.

    annotazione a margine dell’atto di matrimonio

    La Corte ne esclude l’applicazione come disciplina speciale della fattispecie, perché il trasferimento del bene in sede di separazione non viene qualificato come convenzione matrimoniale.

  • art. 163 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne applica una specifica disciplina decisiva nella fattispecie.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità, ma la Corte ritiene la censura infondata e in parte nuova.

  • art. 2647 c.c.

    Citato come norma di pubblicità delle convenzioni matrimoniali dal ricorrente; la Corte ritiene inconferente la qualificazione proposta.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato a fondamento del dovere di correttezza; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato a fondamento della buona fede contrattuale; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per sostenere un concorso colposo o l’aggravamento del danno, ma la Corte non entra nel merito perché manca la censura di una ratio autonoma decisiva.

  • art. 619 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’opposizione di terzo; la Corte non accoglie la tesi della sua necessità nella fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’atto di trasferimento di un bene inserito negli accordi di separazione personale dei coniugi, quando non investa il regime patrimoniale della famiglia ma regoli i rapporti economici tra gli ex coniugi, va qualificato come contratto atipico soggetto alle regole del diritto comune, e non come convenzione matrimoniale.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • Quando la decisione impugnata è fondata su più rationes autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse anche se le altre rationes sono oggetto di doglianza.
  • La censura per violazione dei doveri di buona fede, correttezza o per concorso colposo del creditore non può condurre alla cassazione se non viene aggredita l’autonoma ragione decisoria che esclude, in radice, il pregiudizio lamentato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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