Cassazione Penale, Ordinanza n. 35105/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse immune da aporie, illogicità manifeste e travisamenti, e che il ricorrente non avesse articolato censure specifiche idonee a incrinarla. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per i delitti di rapina, ricettazione e altri reati non ulteriormente specificati nel testo. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse viziata da travisamenti e da una cattiva valutazione degli elementi probatori. La Corte di cassazione rileva però che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, e miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, quando le doglianze si limitino a riproporre rilievi di merito già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse obiezioni difensive non è sufficiente.
- La denuncia di travisamento della prova o di illogicità della motivazione è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito sia coerente, non manifestamente illogica e supportata da una congrua esposizione delle risultanze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere onerato anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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