Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07963/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio di lavoro/previdenza deciso favorevolmente con riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato e del diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate dell’anno 2006. Il Tribunale, in sede di opposizione al decreto di liquidazione, aveva ritenuto che la causa presupposta non fosse di valore indeterminabile ma determinabile, individuando lo scaglione tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00; aveva inoltre applicato i valori minimi e poi operato un’ulteriore riduzione del 25%, con successivo dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese e sui parametri professionali, sostenendo che la causa fosse di valore indeterminabile perché avente ad oggetto l’accertamento del rapporto di lavoro e la reiscrizione negli elenchi agricoli, pretesa non valutabile economicamente; con il secondo, subordinato, ha lamentato che, anche a voler ritenere la causa determinabile, il giudice non poteva scendere sotto i minimi tariffari mediante un’ulteriore decurtazione del 25% senza adeguata motivazione, soprattutto nel regime del patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto corretta la qualificazione della causa presupposta come determinabile e non indeterminabile, poiché l’oggetto era concretamente limitato a 102 giornate in un anno e consentiva di individuare un valore economico contenuto, idoneo a ricadere nello scaglione tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. Ha invece ritenuto illegittima la liquidazione effettuata sotto i minimi tabellari mediante un’ulteriore riduzione del 25%, perché per il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 consente di non superare i valori medi, ma non di scendere sotto i minimi; ha quindi cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rideterminato il compenso secondo i minimi della tabella applicabile alle cause previdenziali di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, con successivo dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e applicazione degli accessori di legge. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di opposizione e di legittimità per la presenza di gravi motivi.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente in cassazione, come indicato nell'intestazione del ricorso

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    impone che l'onorario del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia liquidato con decreto, senza superare i valori medi delle tariffe, ma non consente una liquidazione inferiore ai minimi tariffari

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    prevede il dimezzamento finale degli importi spettanti nel patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne applica la riduzione al compenso rideterminato

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    disciplina l'opposizione al decreto di pagamento/liquidazione

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato quale norma sul rito dell'opposizione ai decreti di liquidazione

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per il rito applicabile ratione temporis all'opposizione

  • artt. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite

  • artt. 2, 4, primo comma, e 5 d.m. n. 55/2014

    disciplinano i parametri per la liquidazione dei compensi forensi; la Corte afferma che la riduzione entro i limiti tabellari è discrezionale, ma la liquidazione sotto i minimi richiede specifica motivazione e, nel caso del patrocinio a spese dello Stato, non è consentita

  • artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per la determinazione del valore della causa

  • art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato a fondamento della compensazione integrale delle spese per gravi motivi

  • art. 54 d.P.R. n. 115/2002

    evocato nel passaggio sulla non pertinenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 130 riferita agli ausiliari del magistrato

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità solo per gli ausiliari del magistrato in rapporto a tariffe non aggiornate; tale pronuncia non incide sui compensi degli avvocati liquidati secondo il d.m. n. 55/2014

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi all'iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, il valore della causa non è automaticamente indeterminabile: occorre verificare se la pretesa sia concretamente traducibile in un valore economico, anche solo per approssimazione, sulla base del numero di giornate richieste e del beneficio previdenziale conseguibile.
  • Ai fini della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 consente una liquidazione non superiore ai valori medi dei parametri professionali, ma non legittima una quantificazione al di sotto dei minimi tabellari applicabili ratione temporis.
  • Nel sistema del d.m. n. 55/2014, il giudice può collocarsi tra minimo e massimo del parametro e discostarsi dai valori medi con discrezionalità; una specifica motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori o per liquidazioni sotto soglia minima quando ciò sia consentito dal regime applicabile.
  • La fase di trattazione, ai fini dei parametri forensi, può essere ridotta fino al 30% del valore medio, poiché la diminuzione massima prevista del 70% riflette la possibile marginalità dell'attività istruttoria; per le altre fasi il minimo liquidabile è pari al 50% del valore medio.
  • Quando la causa presupposta e il regime di liquidazione sono interamente ricostruibili dagli atti, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio, procedendo direttamente alla rideterminazione del compenso e all'applicazione degli accessori di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.